Art. 5.
               Modalita' di esposizione delle bandiere

    1.  Le  bandiere della Repubblica italiana, dell'Unione europea e
della Regione Friuli-Venezia Giulia vengono esposte all'esterno delle
sedi degli enti di cui agli articoli 3 e 4 per il tempo in cui questi
esercitano le rispettive funzioni istituzionali.
    2.  Le  bandiere  sono  altresi'  esposte  in modo permanente con
collocazione  interna  idonea ad evidenziarne la dignita' e favorirne
la  visibilita'  da  parte di coloro che, a qualsiasi titolo, abbiano
accesso ai locali in cui e' svolta l'attivita' d'istituto.
    3.  Il  consiglio regionale, la giunta regionale, le province e i
comuni  possono, nei limiti delle rispettive competenze, disciplinare
con  apposito  regolamento  ulteriori modalita' di uso ed esposizione
delle bandiere della Repubblica italiana, dell'Unione europea e della
Regione Friuli-Venezia Giulia.