Art. 5. Modalita' di esposizione delle bandiere 1. Le bandiere della Repubblica italiana, dell'Unione europea e della Regione Friuli-Venezia Giulia vengono esposte all'esterno delle sedi degli enti di cui agli articoli 3 e 4 per il tempo in cui questi esercitano le rispettive funzioni istituzionali. 2. Le bandiere sono altresi' esposte in modo permanente con collocazione interna idonea ad evidenziarne la dignita' e favorirne la visibilita' da parte di coloro che, a qualsiasi titolo, abbiano accesso ai locali in cui e' svolta l'attivita' d'istituto. 3. Il consiglio regionale, la giunta regionale, le province e i comuni possono, nei limiti delle rispettive competenze, disciplinare con apposito regolamento ulteriori modalita' di uso ed esposizione delle bandiere della Repubblica italiana, dell'Unione europea e della Regione Friuli-Venezia Giulia.