Art. 8.
                 Fornitura della bandiera regionale

    1.  In  sede di prima applicazione l'amministrazione regionale e'
autorizzata  a  fornire gratuitamente agli enti ed organismi pubblici
destinatari  del  presente  provvedimento  una bandiera della Regione
Friuli-Venezia Giulia per esposizione esterna ed una per collocazione
interna.   Gli   adempimenti  connessi  all'attuazione  dei  predetti
interventi  sono  demandati  alla  direzione  regionale  degli affari
finanziari e del patrimonio - servizio del provveditorato.