Art. 8. Fornitura della bandiera regionale 1. In sede di prima applicazione l'amministrazione regionale e' autorizzata a fornire gratuitamente agli enti ed organismi pubblici destinatari del presente provvedimento una bandiera della Regione Friuli-Venezia Giulia per esposizione esterna ed una per collocazione interna. Gli adempimenti connessi all'attuazione dei predetti interventi sono demandati alla direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio - servizio del provveditorato.