Art. 11.
                       Modalita' di votazione

    1.   La  votazione  per  il  referendum  si  svolge  a  suffragio
universale con voto diretto, libero e segreto.
    2.  L'elettorato  attivo,  la tenuta e la revisione annuale delle
liste  elettorali, la ripartizione dei comuni in sezioni elettorali e
la scelta dei luoghi di riunione sono disciplinati dalle disposizioni
del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
n. 223/1967, e successive modificazioni ed integrazioni.