Art. 11. Modalita' di votazione 1. La votazione per il referendum si svolge a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto. 2. L'elettorato attivo, la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali, la ripartizione dei comuni in sezioni elettorali e la scelta dei luoghi di riunione sono disciplinati dalle disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 223/1967, e successive modificazioni ed integrazioni.