Art. 12.
               Uffici di sezione e operazioni di voto

    1.  L'ufficio  di  sezione  per  il  referendum e' composto da un
presidente,  da  tre scrutatori, di cui uno, a scelta del presidente,
assume le funzioni di vice presidente, e da un segretario.
    2.  Per  gli  uffici  di  sezione  per  il  referendum  nelle cui
circoscrizioni  esistono  ospedali  e  case di cura con meno di cento
posti letto, il numero, degli scrutatori e' aumentato a quattro.
    3.  Le operazioni di voto si svolgono di domenica dalle ore sette
alle ore ventidue.
    4.  Le  operazioni  di scrutinio iniziano subito dopo la chiusura
della   votazione,   proseguono   senza   interruzione   e  terminano
improrogabilmente entro le ore quattordici del giorno seguente.
    5.  Alle  operazioni  di voto e di scrutinio presso gli uffici di
sezione  per  il  referendum,  nonche'  alle  operazioni degli uffici
circoscrizionali  e  dell'ufficio  centrale per il referendum possono
assistere, ove lo richiedano, un rappresentante di ognuno dei partiti
politici rappresentati in consiglio regionale e dei promotori.
    6.  Alle  designazioni  dei  rappresentanti  di  cui  al  comma 5
provvede  persona  munita di mandato, autenticato da notaio, da parte
del   presidente  o  segretario  provinciale  del  partito  o  gruppo
politico, oppure da parte dei promotori del referendum.