Art. 12. Uffici di sezione e operazioni di voto 1. L'ufficio di sezione per il referendum e' composto da un presidente, da tre scrutatori, di cui uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vice presidente, e da un segretario. 2. Per gli uffici di sezione per il referendum nelle cui circoscrizioni esistono ospedali e case di cura con meno di cento posti letto, il numero, degli scrutatori e' aumentato a quattro. 3. Le operazioni di voto si svolgono di domenica dalle ore sette alle ore ventidue. 4. Le operazioni di scrutinio iniziano subito dopo la chiusura della votazione, proseguono senza interruzione e terminano improrogabilmente entro le ore quattordici del giorno seguente. 5. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso gli uffici di sezione per il referendum, nonche' alle operazioni degli uffici circoscrizionali e dell'ufficio centrale per il referendum possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante di ognuno dei partiti politici rappresentati in consiglio regionale e dei promotori. 6. Alle designazioni dei rappresentanti di cui al comma 5 provvede persona munita di mandato, autenticato da notaio, da parte del presidente o segretario provinciale del partito o gruppo politico, oppure da parte dei promotori del referendum.