Art. 13. Schede di votazione 1. Le schede per il referendum sono conformi ai modelli riprodotti nelle tabelle "A" e "B" allegate alla presente legge e recano il quesito formulato ai sensi dell'Art. 10. 2. Le schede sono fornite dal servizio elettorale della direzione regionale per le autonomie locali. 3. L'elettore vota tracciando con la matita un segno nella risposta da lui prescelta o comunque nel rettangolo che la contiene. 4. Qualora contemporaneamente debbano svolgersi piu' referendum, all'elettore vengono consegnate piu' schede di colore diverso; in tal caso l'ufficio di sezione osserva, per gli scrutini, l'ordine di priorita' delle richieste di referendum risultante dal decreto del presidente della Regione di cui all'Art. 9, comma 1.