Art. 13.
                         Schede di votazione

    1.   Le  schede  per  il  referendum  sono  conformi  ai  modelli
riprodotti  nelle  tabelle  "A"  e "B" allegate alla presente legge e
recano il quesito formulato ai sensi dell'Art. 10.
    2. Le schede sono fornite dal servizio elettorale della direzione
regionale per le autonomie locali.
    3.  L'elettore  vota  tracciando  con  la  matita  un segno nella
risposta da lui prescelta o comunque nel rettangolo che la contiene.
    4.  Qualora contemporaneamente debbano svolgersi piu' referendum,
all'elettore vengono consegnate piu' schede di colore diverso; in tal
caso  l'ufficio  di  sezione  osserva,  per gli scrutini, l'ordine di
priorita'  delle  richieste  di referendum risultante dal decreto del
presidente della Regione di cui all'Art. 9, comma 1.