Art. 14.
             Ufficio circoscrizionale per il referendum

    1.    Presso    ciascun   tribunale   e'   costituito   l'ufficio
circoscrizionale  per  il  referendum,  composto  da  tre magistrati,
nominati  dal  presidente del tribunale entro dieci giorni dalla data
del  decreto  che  indice  il  referendum. Dei tre magistrati il piu'
anziano  assume  le  funzioni  di  presidente.  Sono  nominati  anche
magistrati supplenti per sostituire i primi in caso di impedimento.
    2.  Le  funzioni  di segretario sono esercitate da un cancelliere
del tribunale designato dal presidente del tribunale medesimo.
    3.  Sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi dagli uffici di
sezione  per  il  referendum  di tutti i comuni della circoscrizione,
l'ufficio  circoscrizionale  per  il  referendum  da' atto del numero
degli  elettori che hanno votato e dei risultati del referendum, dopo
aver provveduto al riesame dei voti contestati e provvisoriamente non
assegnati.
    4. Di tutte le operazioni e' redatto verbale in due esemplari; un
esemplare  e'  depositato presso la cancelleria del tribunale, mentre
l'altro  e'  inviato,  per  mezzo  di  corriere speciale, all'ufficio
centrale  per  il  referendum,  unitamente ai verbali degli uffici di
sezione e ai relativi documenti allegati.
    5.   I   promotori   della  richiesta  di  referendum  o  i  loro
rappresentanti    possono    prendere   cognizione   e   fare   copia
dell'esemplare  del  verbale  depositato  presso  la  cancelleria del
tribunale.