Art. 15.
                 Ufficio centrale per il referendum

    1.  Presso  la Corte d'appello di Trieste e' costituito l'ufficio
centrale  per  il  referendum,  composto  da  una sezione della Corte
d'appello,  designata  dal  presidente della Corte entro venti giorni
dalla data del decreto di indizione del referendum.
    2.  L'ufficio  centrale  per  il  referendum,  appena pervenuti i
verbali di tutti gli uffici circoscrizionali e i relativi allegati, e
comunque  non  oltre  venti  giorni dallo svolgimento del referendum,
procede in pubblica adunanza, all'accertamento del numero complessivo
degli  elettori  aventi  diritto al voto e dei votanti, e quindi alla
somma dei voti validamente espressi, di quelli favorevoli e di quelli
contrari alla legge regionale sottoposta a referendum.
    3.  Sulle  proteste  e  sui  reclami  relativi alle operazioni di
votazione  e di scrutinio presentati agli uffici circoscrizionali per
il  referendum  o  all'ufficio  centrale,  decide quest'ultimo, nella
pubblica  adunanza  di  cui  al  comma  2,  prima  di  procedere alle
operazioni ivi previste.
    4.  Le  funzioni  di segretario sono esercitate da un cancelliere
della Corte d'appello, designato dal presidente della Corte medesima.
    5.  Di  tutte  le operazioni e' redatto verbale in tre esemplari,
uno  dei  quali  e'  depositato  presso  la  cancelleria  della Corte
d'appello.  I rimanenti esemplari sono trasmessi rispettivamente alla
direzione  regionale per le autonomie locali, unitamente ai verbali e
agli  atti  gia'  trasmessi  dagli  uffici  circoscrizionali  per  il
referendum, e al presidente del consiglio regionale.