Art. 16.
             Proclamazione dei risultati del referendum

    1.   L'ufficio   centrale   per   il   referendum   procede  alla
proclamazione dei risultati del referendum, mediante attestazione che
la legge regionale sottoposta a referendum ha riportato, considerando
i  voti validi, un maggior numero di voti affermativi al quesito e un
minor  numero  di  voti  negativi,  ovvero, in caso contrario, che il
numero  di  voti  affermativi  non  e maggiore  del  numero  dei voti
negativi.