Art. 16. Proclamazione dei risultati del referendum 1. L'ufficio centrale per il referendum procede alla proclamazione dei risultati del referendum, mediante attestazione che la legge regionale sottoposta a referendum ha riportato, considerando i voti validi, un maggior numero di voti affermativi al quesito e un minor numero di voti negativi, ovvero, in caso contrario, che il numero di voti affermativi non e maggiore del numero dei voti negativi.