Art. 19.
                         Regime delle spese

    1. Le spese per lo svolgimento del referendum sono a carico della
Regione, anche se sostenute da altre amministrazioni pubbliche.
    2.  Gli  oneri  per il trattamento economico dei componenti degli
uffici  elettorali di sezione, anticipati dai comuni, sono rimborsati
dalla  Regione  in base a documentato rendiconto da presentarsi entro
tre  mesi  dalla  data  della  votazione. Per le altre spese a carico
della    Regione,   anticipate   dai   comuni,   la   Regione   eroga
un'assegnazione   forfettaria   posticipata   pari   alla   somma  di
L. 6.000.000  per  comune e di L. 3.500 per ciascun elettore iscritto
nelle liste elettorali del comune.