Art. 2.
Pubblicazione  della  legge  approvata ai sensi dell'Art. 12, secondo
                    comma, dello statuto speciale

    1.  Quando il consiglio regionale abbia approvato la legge di cui
all'Art. 12, secondo comma, dello statuto speciale, il presidente del
consiglio  ne da' comunicazione al presidente della Regione indicando
se  l'approvazione  sia  avvenuta  con  la maggioranza assoluta o con
quella dei due terzi dei suoi componenti.
    2.  Il presidente della Regione provvede alla pubblicazione della
legge di cui al comma 1 nel Bollettino ufficiale della Regione, senza
numero  d'ordine  e  senza  formula  di  promulgazione, con il titolo
"Testo  di  legge  regionale di cui all'Art. 12, secondo comma, dello
statuto  speciale  della  Regione  Friuli-Venezia Giulia", completata
dalla  data  della  sua  approvazione  finale  da parte del consiglio
regionale.  Qualora  l'approvazione  sia  avvenuta con la maggioranza
assoluta  dei  componenti  il  consiglio  regionale, nel titolo della
legge  va  inserita  anche  la  frase  "approvata  con la maggioranza
assoluta,  ma  inferiore  ai  due  terzi  dei componenti il consiglio
regionale"  e  riportato  l'avvertimento  che,  entro  tre  mesi,  un
cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti
il   consiglio   regionale  possono  richiedere  che  si  proceda  al
referendum   popolare.   Qualora   l'approvazione  sia  avvenuta  con
la maggioranza  dei  due terzi dei componenti il consiglio regionale,
nel  titolo  della  legge  va  inserita anche la frase "approvata con
la maggioranza dei due terzi dei componenti il consiglio regionale" e
riportato  l'avvertimento  che,  entro  tre mesi, un trentesimo degli
aventi diritto al voto per l'elezione del consiglio regionale possono
richiedere che si proceda al referendum popolare.
    3.  Unitamente  alla pubblicazione della legge di cui al comma 1,
nello  stesso  numero  del  Bollettino  ufficiale  della  Regione  e'
pubblicata la comunicazione dell'assessore regionale per le autonomie
locali relativa alla determinazione del numero di elettori necessario
per la richiesta di referendum, corrispondente a un cinquantesimo o a
un  trentesimo  degli  elettori aventi diritto al voto per l'elezione
del consiglio regionale, prendendo come riferimento i dati risultanti
dalle  liste  elettorali  a  seguito  dell'ultima  revisione dinamica
semestrale  effettuata ai sensi del testo unico approvato con decreto
del  Presidente  della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive
modificazioni ed integrazioni.