Art. 21.
                           Norma di rinvio

    1. Per tutto cio' che non e' disciplinato dalla presente legge si
osservano,  in  quanto  applicabili,  le disposizioni del decreto del
Presidente  della  Repubblica  30 marzo  1957,  n.  361, e successive
modificazioni  ed integrazioni, della legge 25 maggio 1970, n. 352, e
successive  modificazioni ed integrazioni, della legge 13 marzo 1980,
n.  70,  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  della legge
8 marzo  1989,  n.  95,  e  successive modificazioni ed integrazioni,
della  legge  21 marzo  1990,  n.  53,  e successive modificazioni ed
integrazioni,  della  legge  15 gennaio  1991,  n.  15,  e successive
modificazioni ed integrazioni.