Art. 21. Norma di rinvio 1. Per tutto cio' che non e' disciplinato dalla presente legge si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni ed integrazioni, della legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni ed integrazioni, della legge 13 marzo 1980, n. 70, e successive modificazioni ed integrazioni, della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni ed integrazioni, della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni ed integrazioni, della legge 15 gennaio 1991, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni.