Art. 22. Norma finanziaria 1. In relazione al disposto di cui all'Art. 19, nell'unita' previsionale di base 52.3.10.1.683 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001 - 2003 e del bilancio per l'anno 2001, e' istituito "per memoria" nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi il capitolo n. 1725 (l.1.152.1.01.01) - rubrica n. 10 - servizio elettorale - funzione obiettivo 52 - programma 52.3 - spese correnti - con la denominazione "Rimborsi ai comuni per gli oneri e le spese anticipati dagli stessi per lo svolgimento del referendum previsto dall'Art. 12, quarto e quinto comma, dello statuto speciale della Regione". Ai sensi dell'Art. 10, comma 6, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, il capitolo n. 1725 e' inserito nell'elenco n. 1 "Spese obbligatorie" annesso al documento tecnico allegato ai bilanci sopracitati.