Art. 22.
                          Norma finanziaria

    1.  In  relazione  al  disposto  di  cui all'Art. 19, nell'unita'
previsionale  di  base  52.3.10.1.683 dello stato di previsione della
spesa  del  bilancio  pluriennale  per  gli  anni  2001 - 2003  e del
bilancio  per  l'anno  2001, e' istituito "per memoria" nel documento
tecnico   allegato   ai   bilanci   medesimi   il  capitolo  n.  1725
(l.1.152.1.01.01)  -  rubrica  n. 10 - servizio elettorale - funzione
obiettivo 52 - programma 52.3 - spese correnti - con la denominazione
"Rimborsi  ai comuni per gli oneri e le spese anticipati dagli stessi
per  lo  svolgimento  del  referendum previsto dall'Art. 12, quarto e
quinto  comma,  dello  statuto  speciale  della  Regione".  Ai  sensi
dell'Art. 10, comma 6, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, il
capitolo  n.  1725  e' inserito nell'elenco n. 1 "Spese obbligatorie"
annesso al documento tecnico allegato ai bilanci sopracitati.