Art. 7. Verifica della richiesta di referendum 1. L'ufficio di presidenza del consiglio regionale decide sulla legittimita' della richiesta. 2. L'ufficio, entro trenta giorni dal deposito, verifica che la richiesta di referendum sia conforme alle norme di cui all'Art. 12 dello statuto speciale e presenti i requisiti prescritti dalla legge. Esso contesta, entro lo stesso termine, ai presentatori le eventuali irregolarita'. Se, in base alle deduzioni dei presentatori, da depositarsi entro cinque giorni, l'ufficio ritiene legittima la richiesta, la ammette. Entro lo stesso termine di cinque giorni, i presentatori possono dichiarare all'ufficio che essi intendono sanare le irregolarita' contestate, provvedendovi entro il termine massimo di venti giorni dalla data della decisione. Entro le successive quarantotto ore l'ufficio si pronuncia definitivamente sulla legittimita' della richiesta. 3. La decisione sulla legittimita' della richiesta di referendum e' immediatamente comunicata al presidente della Regione, nonche' al consigliere regionale delegato ai sensi dell'Art. 5, comma 2, ovvero ai promotori delegati ai sensi dell'Art. 6, comma 1.