Art. 7.
               Verifica della richiesta di referendum

    1.  L'ufficio  di presidenza del consiglio regionale decide sulla
legittimita' della richiesta.
    2.  L'ufficio,  entro trenta giorni dal deposito, verifica che la
richiesta  di  referendum  sia conforme alle norme di cui all'Art. 12
dello statuto speciale e presenti i requisiti prescritti dalla legge.
Esso  contesta, entro lo stesso termine, ai presentatori le eventuali
irregolarita'.  Se,  in  base  alle  deduzioni  dei  presentatori, da
depositarsi  entro  cinque  giorni,  l'ufficio  ritiene  legittima la
richiesta,  la  ammette.  Entro lo stesso termine di cinque giorni, i
presentatori possono dichiarare all'ufficio che essi intendono sanare
le  irregolarita'  contestate, provvedendovi entro il termine massimo
di  venti  giorni  dalla  data  della  decisione. Entro le successive
quarantotto   ore   l'ufficio   si  pronuncia  definitivamente  sulla
legittimita' della richiesta.
    3.  La decisione sulla legittimita' della richiesta di referendum
e'  immediatamente comunicata al presidente della Regione, nonche' al
consigliere  regionale delegato ai sensi dell'Art. 5, comma 2, ovvero
ai promotori delegati ai sensi dell'Art. 6, comma 1.