Art. 8. Promulgazione della legge in caso di dichiarazione di illegittimita' della richiesta di referendum 1. Qualora l'ufficio di presidenza dichiari l'illegittimita' della richiesta, la legge regionale, sempreche' sia decorso il termine di tre mesi dalla pubblicazione di cui all'Art. 2, viene promulgata dal presidente della Regione con la formula seguente: "Il consiglio regionale, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti (oppure con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti), ha approvato; La richiesta di referendum presentata in data ... e stata dichiarata illegittima dall'ufficio di presidenza, con decisione in data ...; Il presidente della Regione promulga la seguente legge regionale approvata ai sensi e con le modalita' previste dall'Art. 12, secondo comma, dello statuto speciale: (Testo della legge). La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione".