Art. 8.
Promulgazione  della legge in caso di dichiarazione di illegittimita'
                    della richiesta di referendum

    1.  Qualora  l'ufficio  di  presidenza  dichiari l'illegittimita'
della  richiesta,  la  legge  regionale,  sempreche'  sia  decorso il
termine  di  tre  mesi  dalla  pubblicazione di cui all'Art. 2, viene
promulgata dal presidente della Regione con la formula seguente:
      "Il  consiglio  regionale, con la maggioranza assoluta dei suoi
componenti   (oppure  con  la maggioranza  dei  due  terzi  dei  suoi
componenti), ha approvato;
    La  richiesta  di  referendum  presentata  in  data  ...  e stata
dichiarata  illegittima  dall'ufficio di presidenza, con decisione in
data ...;
    Il  presidente della Regione promulga la seguente legge regionale
approvata  ai sensi e con le modalita' previste dall'Art. 12, secondo
comma, dello statuto speciale: (Testo della legge).
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale  della  Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione".