Art. 9.
                      Indizione del referendum

    1.  Il  referendum  e'  indetto  dal presidente della Regione con
decreto  da  emanarsi  entro  trenta giorni dalla comunicazione della
decisione dell'ufficio di presidenza.
    2. La data del referendum e' fissata in una domenica compresa tra
il  cinquantesimo  e  il novantesimo giorno successivo all'emanazione
del decreto di indizione.
    3.  Qualora  sia intervenuta la pubblicazione, ai sensi dell'Art.
2,  del  testo  di  altre leggi regionali di cui all'Art. 12, secondo
comma,  dello  statuto  speciale,  il  presidente  della Regione puo'
ritardare,  fino  a  tre  mesi oltre il termine previsto dal comma 1,
l'indizione  del  referendum,  in  modo  che i referendum si svolgano
contemporaneamente  con  unica  convocazione  degli  elettori  per il
medesimo giorno.