Art. 7.
                  Comunicazione ex Art. 4 comma 11

    1.  Il  piano  di  localizzazione degli impianti da presentare ai
comuni  ed  all'ARPA  entro  il  30 novembre  di  ogni  anno ai sensi
dell'Art. 4, comma 1, della legge regionale n. 11/2001 deve contenere
almeno le seguenti informazioni:
      l'indicazione    di   ognuna   delle   aree   (orientativamente
individuabile  da  una  circonferenza di raggio 200 metri per le zone
urbane  ad  alta  densita'  abitativa, 400 metri per le zone urbane o
periferiche  con  bassa  densita'  abitativa,  600  metri per le aree
rurali)  di  ricerca  per  la  collocazione  di nuovi impianti per le
telecomunicazioni;
      l'indicazione delle caratteristiche tecniche degli impianti che
sono    significative   ai   fini   della   valutazione   dei   campi
elettromagnetici   prodotti   da  ciascun  impianto  che  si  intende
installare  o  modificare. Possono a tale scopo essere forniti i dati
richiesti  ai  punti  1)  e 2) lettera B) dell'allegato B della legge
regionale n. 11/2001.