Art. 7. Comunicazione ex Art. 4 comma 11 1. Il piano di localizzazione degli impianti da presentare ai comuni ed all'ARPA entro il 30 novembre di ogni anno ai sensi dell'Art. 4, comma 1, della legge regionale n. 11/2001 deve contenere almeno le seguenti informazioni: l'indicazione di ognuna delle aree (orientativamente individuabile da una circonferenza di raggio 200 metri per le zone urbane ad alta densita' abitativa, 400 metri per le zone urbane o periferiche con bassa densita' abitativa, 600 metri per le aree rurali) di ricerca per la collocazione di nuovi impianti per le telecomunicazioni; l'indicazione delle caratteristiche tecniche degli impianti che sono significative ai fini della valutazione dei campi elettromagnetici prodotti da ciascun impianto che si intende installare o modificare. Possono a tale scopo essere forniti i dati richiesti ai punti 1) e 2) lettera B) dell'allegato B della legge regionale n. 11/2001.