Art. 2. 1. Sono conferite alle province le funzioni e i compiti amministrativi concernenti i servizi sociali relativi ai portatori di handicap, non vedenti e sordomuti, ai sensi dell'art. 132, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. 2. Le province esercitano le funzioni e i compiti amministrativi concernenti i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio, ai sensi dell'art. 139, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.