Art. 2.
    1.   Sono  conferite  alle  province  le  funzioni  e  i  compiti
amministrativi concernenti i servizi sociali relativi ai portatori di
handicap,  non  vedenti e sordomuti, ai sensi dell'art. 132, comma 1,
lettera e), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
    2.  Le province esercitano le funzioni e i compiti amministrativi
concernenti  i  servizi  di  supporto  organizzativo  del servizio di
istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio,
ai  sensi dell'art. 139, comma 1, lettera c), del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112.