Art. 2.
    All'onere  finanziario  derivante  dalla presente legge, si fara'
fronte  con  i  fondi  del  servizio sanitario regionale cap. 4211103
parte  corrente  destinazione  indistinta  del bilancio di previsione
della    Regione   Calabria   2002   che   presenta   la   necessaria
disponibilita'.
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale  della  Regione.  E'  fatto  obbligo, a chiunque spetti, di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.
      Catanzaro, 8 gennaio 2002
                            CHIARAVALLOTI