Art. 2. All'onere finanziario derivante dalla presente legge, si fara' fronte con i fondi del servizio sanitario regionale cap. 4211103 parte corrente destinazione indistinta del bilancio di previsione della Regione Calabria 2002 che presenta la necessaria disponibilita'. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria. Catanzaro, 8 gennaio 2002 CHIARAVALLOTI