Art. 2.
                             N o m i n e
    1.  Gli  enti  strumentali della Regione Calabria, in cui operino
organismi   consultivi,   sono   obbligati  a  richiedere  all'organo
rappresentativo delle associazioni, che per legge abbiano la tutela e
rappresentanza  dei  disabili,  la nomina di un rappresentante per le
problematiche inerenti alla disabilita'.