Art. 3.
                             Convenzioni
    1. Gli enti strumentali della Regione Calabria possono stipulare,
con  le associazioni che per legge abbiano la tutela e rappresentanza
dei  disabili,  apposite  convenzioni per delegare a queste ultime lo
svolgimento   di  compiti  e  funzioni  non  attribuiti  dalla  legge
esclusivamente alla pubblica amministrazione.