Art. 2. Esodo volontario 1. Per il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo precedente, la Regione favorisce l'esodo volontario dei dirigenti e dipendenti che entro il 31 dicembre 2003 abbiano maturato o maturino il diritto al collocamento a riposo. 2. L'esodo volontario del predetto personale e' incentivato mediante l'erogazione di una indennita' straordinaria pari al 40 per cento della retribuzione annuale lorda in godimento alla data della domanda di cui all'art. 3, moltiplicato per gli anni mancanti al raggiungimento del termine per il definitivo collocamento a riposo e, comunque, non superiore a trentasei mesi. 3. Ai fini del predetto calcolo, frazioni di mesi superiori a sei, sono considerate equivalenti ad una annualita'