Art. 2.
                          Esodo volontario
    1.  Per  il  perseguimento  degli  obiettivi  di cui all'articolo
precedente,  la  Regione favorisce l'esodo volontario dei dirigenti e
dipendenti  che entro il 31 dicembre 2003 abbiano maturato o maturino
il diritto al collocamento a riposo.
    2.  L'esodo  volontario  del  predetto  personale  e' incentivato
mediante  l'erogazione di una indennita' straordinaria pari al 40 per
cento  della  retribuzione annuale lorda in godimento alla data della
domanda  di  cui  all'art.  3,  moltiplicato per gli anni mancanti al
raggiungimento del termine per il definitivo collocamento a riposo e,
comunque, non superiore a trentasei mesi.
    3.  Ai  fini  del  predetto calcolo, frazioni di mesi superiori a
sei, sono considerate equivalenti ad una annualita'