Art. 6.
                         Dotazione organica
    1.  Il  cinquanta  per  cento  dei posti resisi vacanti a seguito
dell'applicazione  della  presente  legge sono portati in diminuzione
nella dotazione organica complessiva.
    2.  La  giunta regionale e l'ufficio di presidenza del consiglio,
entro  sei  mesi  dalla  entrata  in  vigore  della  presente  legge,
provvedono alla rideterminazione delle rispettive dotazioni organiche
secondo i principi di cui all'Art. 1.
    3.  Nel  periodo  di  cui al precedente comma 2 non e' consentita
l'adozione  di  nuovi  provvedimenti  finalizzati  all'attivazione di
comandi o trasferimenti di personale proveniente da altri enti, fatti
salvi  quelli previsti per le strutture speciali o in corso alla data
dell'approvazione  da  parte  del  consiglio regionale della presente
legge.