Art. 6. Dotazione organica 1. Il cinquanta per cento dei posti resisi vacanti a seguito dell'applicazione della presente legge sono portati in diminuzione nella dotazione organica complessiva. 2. La giunta regionale e l'ufficio di presidenza del consiglio, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, provvedono alla rideterminazione delle rispettive dotazioni organiche secondo i principi di cui all'Art. 1. 3. Nel periodo di cui al precedente comma 2 non e' consentita l'adozione di nuovi provvedimenti finalizzati all'attivazione di comandi o trasferimenti di personale proveniente da altri enti, fatti salvi quelli previsti per le strutture speciali o in corso alla data dell'approvazione da parte del consiglio regionale della presente legge.