Art. 14. Autorizzazione 1. Le sperimentazioni cliniche sono autorizzate dal legale rappresentante dell'istituzione sanitaria presso cui si svolge la sperimentazione, previa acquisizione del parere favorevole del comitato etico competente. L'autorizzazione e l'esecuzione di ogni sperimentazione clinica sono sempre condizionate al rispetto delle norme tecniche e procedurali previste dalle piu' recenti linee guida di buona pratica clinica e dalle piu' recenti linee guida sulle sperimentazioni. 2. Copia del provvedimento di autorizzazione e' trasmessa al comitato etico ai fini dell'attivita' di monitoraggio. 3. Il legale rappresentante dell'istituzione sanitaria adotta uno specifico regolamento aziendale per le attivita' di sperimentazione clinica che quantomeno preveda l'istituzione di un apposito registro conservato e tempestivamente aggiornato a cura della direzione sanitaria la disciplina delle modalita' per l'attuazione delle sperimentazioni cliniche, i criteri e le modalita' di assunzione della sponsorship da parte dell'istituzione sanitaria, nonche' quelli di imputazione e ripartizione delle entrate conseguenti le sperimentazioni.