Art. 14.
                           Autorizzazione
    1.  Le  sperimentazioni  cliniche  sono  autorizzate  dal  legale
rappresentante  dell'istituzione  sanitaria  presso  cui si svolge la
sperimentazione,   previa  acquisizione  del  parere  favorevole  del
comitato  etico  competente.  L'autorizzazione e l'esecuzione di ogni
sperimentazione  clinica  sono  sempre condizionate al rispetto delle
norme  tecniche e procedurali previste dalle piu' recenti linee guida
di  buona  pratica  clinica  e  dalle  piu' recenti linee guida sulle
sperimentazioni.
    2.  Copia  del  provvedimento  di  autorizzazione e' trasmessa al
comitato etico ai fini dell'attivita' di monitoraggio.
    3. Il legale rappresentante dell'istituzione sanitaria adotta uno
specifico  regolamento  aziendale per le attivita' di sperimentazione
clinica  che quantomeno preveda l'istituzione di un apposito registro
conservato  e  tempestivamente  aggiornato  a  cura  della  direzione
sanitaria  la  disciplina  delle  modalita'  per  l'attuazione  delle
sperimentazioni  cliniche,  i  criteri  e  le modalita' di assunzione
della sponsorship da parte dell'istituzione sanitaria, nonche' quelli
di   imputazione   e   ripartizione   delle  entrate  conseguenti  le
sperimentazioni.