Art. 15. Costi della sperimentazione 1. I costi, sia diretti che indiretti, derivanti dalle attivita' di sperimentazione clinica sono a carico dello sponsor o di specifici fondi di ricerca e non devono gravare sul bilancio del servizio sanitario ad eccezione di quelli che, pur inclusi nella sperimentazione, non costituendo spesa aggiuntiva in quanto parte di trattamenti terapie e interventi consolidati, sono normalmente erogati in regime di assistenza sanitaria per la specifica patologia oggetto, della sperimentazione. 2. Gli aspetti finanziari riguardanti la sperimentazione devono essere analiticamente documentati in un accordo sottoscritto tra lo sponsor e l'istituzione sanitaria. Tra lo sperimentatore e lo sponsor non deve intercorrere alcun rapporto economico; i tecnici ed i sanitari incaricati di programmare od eseguire la sperimentazione possono intrattenere con gli sponsor o con le organizzazioni di ricerca a contratto esclusivamente rapporti di tipo tecnico o scientifico. 3. Gli utili derivanti dalle attivita' di sperimentazione clinica sono destinati, coerentemente ai criteri stabiliti ai sensi dell'art. 14, comma 3, all'acquisto di attrezzature sanitarie per le attivita' di ricerca e sperimentazione clinica, nonche' alle iniziative di aggiornamento e formazione professionale promosse dall'istituzione sanitaria nel settore della ricerca e della bioetica.