Art. 15.
                     Costi della sperimentazione
    1.  I costi, sia diretti che indiretti, derivanti dalle attivita'
di sperimentazione clinica sono a carico dello sponsor o di specifici
fondi  di  ricerca  e  non  devono  gravare sul bilancio del servizio
sanitario   ad   eccezione   di   quelli   che,   pur  inclusi  nella
sperimentazione,  non costituendo spesa aggiuntiva in quanto parte di
trattamenti   terapie  e  interventi  consolidati,  sono  normalmente
erogati  in regime di assistenza sanitaria per la specifica patologia
oggetto, della sperimentazione.
    2.  Gli  aspetti finanziari riguardanti la sperimentazione devono
essere  analiticamente  documentati in un accordo sottoscritto tra lo
sponsor e l'istituzione sanitaria. Tra lo sperimentatore e lo sponsor
non  deve  intercorrere  alcun  rapporto  economico;  i  tecnici ed i
sanitari  incaricati  di  programmare  od eseguire la sperimentazione
possono  intrattenere  con  gli  sponsor  o  con le organizzazioni di
ricerca  a  contratto  esclusivamente  rapporti  di  tipo  tecnico  o
scientifico.
    3. Gli utili derivanti dalle attivita' di sperimentazione clinica
sono destinati, coerentemente ai criteri stabiliti ai sensi dell'art.
14,  comma 3, all'acquisto di attrezzature sanitarie per le attivita'
di  ricerca  e  sperimentazione  clinica,  nonche' alle iniziative di
aggiornamento  e  formazione  professionale promosse dall'istituzione
sanitaria nel settore della ricerca e della bioetica.