Art. 2. Natura giuridica 1. I comitati etici sono organismi interdisciplinari, autonomi, funzionalmente indipendenti dalle strutture presso le quali hanno sede o per cui espletano le attribuzioni. Ancorche' si avvalgano a titolo ausiliario delle strutture e del personale dell'istituzione sanitaria, non sussiste con esse alcun rapporto di gerarchia o di subordinazione. 2. Nell'esercizio delle proprie funzioni i comitati etici fanno riferimento alla normativa vigente, alle direttive regionali, alle linee guida, ai codici deontologici e ove applicabili, alle raccomandazioni dei comitati etici nazionali. 3. A garanzia dell'indipendenza e della terzieta' della funzione esercitata e' prescritto che: a) un significativo numero di membri sia estraneo all'istituzione sanitaria presso cui i comitati etici operano o per cui espletano la funzione ed il Presidente sia eletto tra questi; b) non sussistano rapporti di gerarchia con altri comitati etici; c) in capo ai membri non sussistano conflitti di interesse od interessi economici rispetto alle questioni esaminate od alle sperimentazioni su cui il comitato etico si pronuncia.