Art. 2.
                          Natura giuridica
    1.  I  comitati etici sono organismi interdisciplinari, autonomi,
funzionalmente  indipendenti  dalle  strutture  presso le quali hanno
sede  o  per  cui espletano le attribuzioni. Ancorche' si avvalgano a
titolo  ausiliario  delle  strutture e del personale dell'istituzione
sanitaria,  non  sussiste  con  esse alcun rapporto di gerarchia o di
subordinazione.
    2.  Nell'esercizio  delle proprie funzioni i comitati etici fanno
riferimento  alla  normativa  vigente, alle direttive regionali, alle
linee   guida,   ai  codici  deontologici  e  ove  applicabili,  alle
raccomandazioni dei comitati etici nazionali.
    3.  A garanzia dell'indipendenza e della terzieta' della funzione
esercitata e' prescritto che:
      a) un    significativo    numero   di   membri   sia   estraneo
all'istituzione  sanitaria  presso cui i comitati etici operano o per
cui espletano la funzione ed il Presidente sia eletto tra questi;
      b) non  sussistano  rapporti  di  gerarchia  con altri comitati
etici;
      c) in  capo  ai membri non sussistano conflitti di interesse od
interessi   economici  rispetto  alle  questioni  esaminate  od  alle
sperimentazioni su cui il comitato etico si pronuncia.