Art. 5. Composizione dei comitati etici 1. I comitati etici sono composti da: a) due clinici, fra cui uno di area medica ed uno di area chirurgica, con documentata esperienza e conoscenza delle sperimentazioni terapeutiche controllate e randomizzate; b) un biostatistico con conoscenza delle sperimentazioni controllate e randomizzate; c) un farmacologo; d) un esperto in materie giuridiche; e) un medico di medicina generale o un pediatra di libera scelta; f) un medico legale; g) un esperto in bioetica. 2. Sono altresi' componenti di diritto dei comitati etici il direttore sanitario o quello scientifico nonche' un farmacista responsabile di servizio farmaceutico dell'istituzione sanitaria. 3. La composizione del comitato etico puo' essere integrata sino ad un massimo di quattro componenti di cui tre scelti tra esperti in possesso di qualifiche e documentate competenze nei seguenti ambiti: a) biochimica, biologia biotecnologia o genetica; b) psicologia; c) professione infermieristica; d) associazionismo di volontariato per l'assistenza o la tutela dei pazienti operanti con l'istituzione sanitaria. 4. Nei comitati etici istituiti presso le aziende sanitarie ospedaliere S. Giovanni Battista di Torino, S. Luigi di Orbassano e Maggiore della Carita' di Novara, uno dei membri di cui al comma 1 lettera a) e' designato dall'Universita'. 5. Nei comitati etici deve essere garantita una significativa presenza di componenti non dipendenti dall'istituzione sanitaria presso la quale ha sede o per cui il comitato presta la propria opera. 6. Per l'espressione di specifici pareri il comitato etico puo', avvalendosi di esperti non membri, essere integrato da altre specifiche professionalita'. 7. I membri del comitato etico devono essere scelti tra qualificati candidati che per titoli e documentata professionalita' ed esperienza, assicurino le conoscenze necessarie per analizzare e valutare gli aspetti medici, scientifici metodologici, etici e giuridici delle questioni esaminate.