Art. 7.
                  Funzionamento dei comitati etici
    1.  Le  istituzioni sanitarie presso cui operano i comitati etici
forniscono  agli stessi un adeguato supporto logistico, organizzativo
e  strumentale  provvedendo  altresi' alla copertura assicurativa dei
rischi connessi all'attivita' espletata.
    2.  La prima riunione del comitato etico e' presieduta dal membro
piu'  anziano;  in tale seduta con voto segreto a maggioranza dei due
terzi,    vengono    eletti   tra   i   componenti   non   dipendenti
dell'istituzione sanitaria il presidente ed il vicepresidente.
    3. Conformemente alla normativa vigente, alle linee guida ed alle
indicazioni  regionali il comitato etico con maggioranza semplice dei
suoi  componenti,  adotta  un  proprio regolamento che in particolare
disciplina:
      a) i  termini  e  le  modalita'  del procedimento di richiesta,
formazione e comunicazione dei pareri;
      b) le  procedure  per  la  tenuta  della  documentazione  e  le
modalita' di accesso;
      c) le  procedure  per  il  monitoraggio  delle  sperimentazioni
cliniche autorizzate dall'istituzione sanitaria;
      d) le modalita' di revisione delle procedure operative.