Art. 7. Funzionamento dei comitati etici 1. Le istituzioni sanitarie presso cui operano i comitati etici forniscono agli stessi un adeguato supporto logistico, organizzativo e strumentale provvedendo altresi' alla copertura assicurativa dei rischi connessi all'attivita' espletata. 2. La prima riunione del comitato etico e' presieduta dal membro piu' anziano; in tale seduta con voto segreto a maggioranza dei due terzi, vengono eletti tra i componenti non dipendenti dell'istituzione sanitaria il presidente ed il vicepresidente. 3. Conformemente alla normativa vigente, alle linee guida ed alle indicazioni regionali il comitato etico con maggioranza semplice dei suoi componenti, adotta un proprio regolamento che in particolare disciplina: a) i termini e le modalita' del procedimento di richiesta, formazione e comunicazione dei pareri; b) le procedure per la tenuta della documentazione e le modalita' di accesso; c) le procedure per il monitoraggio delle sperimentazioni cliniche autorizzate dall'istituzione sanitaria; d) le modalita' di revisione delle procedure operative.