Art. 9.
                  Rete regionale dei comitati etici
    1.  Presso  la  direzione  regionale  competente  e  istituito il
registro  dei  comitati  etici  operanti  nell'ambito  del territorio
regionale. Con provvedimento del direttore regionale sono determinate
le  modalita'  di  istituzione,  tenuta ed aggiornamento del registro
nonche'  i  contenuti,  le  verifiche  e  le modalita' di iscrizione.
L'iscrizione  nel  registro  costituisce  condizione  essenziale  per
l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 3 comma 1.
    2. I comitati etici iscritti nel registro regionale costituiscono
la  rete  regionale  dei comitati etici. Il direttore regionale della
competente  struttura adotta le norme ed i provvedimenti necessari ad
assicurare    la    funzionalita'   organizzativa,   informativa   ed
informatica, della rete.