Art. 9. Rete regionale dei comitati etici 1. Presso la direzione regionale competente e istituito il registro dei comitati etici operanti nell'ambito del territorio regionale. Con provvedimento del direttore regionale sono determinate le modalita' di istituzione, tenuta ed aggiornamento del registro nonche' i contenuti, le verifiche e le modalita' di iscrizione. L'iscrizione nel registro costituisce condizione essenziale per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 3 comma 1. 2. I comitati etici iscritti nel registro regionale costituiscono la rete regionale dei comitati etici. Il direttore regionale della competente struttura adotta le norme ed i provvedimenti necessari ad assicurare la funzionalita' organizzativa, informativa ed informatica, della rete.