Art. 3. Autorita' competente 1. L'autorita' competente all'effettuazione degli adempimenti previsti dal presente regolamento e' quella individuata sulla base delle disposizioni della legge regionale n. 40/1998. 2. Per i progetti di competenza regionale, ai fini della composizione dell'organo tecnico, si applicano le disposizioni di cui alla delibera della giunta regionale n. 21-27037 del 12 aprile 1999 (legge rgionale n. 40/1998 "Disposizioni concernenti la compatibilita' ambientale e le procedure di valutazione individuazione organo tecnico e prime disposizioni attuative) e s.m.i. Per ciascuna tipologia di progetto, l'elenco delle direzioni regionali interessate e' integrata dalla direzione competente per la pianificazione e gestione delle aree protette. La medesima disposizione si applica nel caso di progetti sottoposti a valutazione d'impatto ambientale obbligatoria ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 40/1998.