Art. 3.
                        Autorita' competente
    1.  L'autorita'  competente  all'effettuazione  degli adempimenti
previsti  dal  presente  regolamento e' quella individuata sulla base
delle disposizioni della legge regionale n. 40/1998.
    2.  Per  i  progetti  di  competenza  regionale,  ai  fini  della
composizione dell'organo tecnico, si applicano le disposizioni di cui
alla  delibera  della giunta regionale n. 21-27037 del 12 aprile 1999
(legge    rgionale    n.   40/1998   "Disposizioni   concernenti   la
compatibilita'    ambientale    e   le   procedure   di   valutazione
individuazione  organo  tecnico  e  prime  disposizioni  attuative) e
s.m.i.  Per  ciascuna tipologia di progetto, l'elenco delle direzioni
regionali  interessate e' integrata dalla direzione competente per la
pianificazione   e   gestione   delle   aree  protette.  La  medesima
disposizione si applica nel caso di progetti sottoposti a valutazione
d'impatto  ambientale  obbligatoria ai sensi dell'art. 12 della legge
regionale n. 40/1998.