Art. 4. Procedimento di valutazione d'incidenza 1. Il procedimento di valutazione d'incidenza e' previo rispetto a qualsiasi procedimento autorizzatorio o concessorio inerente la realizzazione del progetto e costituisce presupposto necessario per il rilascio delle successive autorizzazioni, nulla osta, pareti o altri atti di analoga natura, da acquisire ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'opera o intervento. 2. L'Autorita' competente, in relazione alla significativita' dell'intervento, puo' prevedere ulteriori modalita' di consultazione del pubblico interessato alla realizzazione del progetto. 3. Il procedimento di cui all'art. 2, comma 1 si conclude con il giudizio di valutazione d'incidenza, che viene reso obbligatoriamente nei sessanta giorni previsti per il procedimento di verifica di cui all'Art. 10 della legge regionale n. 40/1998.