Art. 4.
               Procedimento di valutazione d'incidenza
    1.  Il procedimento di valutazione d'incidenza e' previo rispetto
a  qualsiasi  procedimento  autorizzatorio  o concessorio inerente la
realizzazione  del  progetto e costituisce presupposto necessario per
il  rilascio  delle  successive  autorizzazioni, nulla osta, pareti o
altri   atti   di   analoga   natura,  da  acquisire  ai  fini  della
realizzazione e dell'esercizio dell'opera o intervento.
    2.  L'Autorita'  competente,  in  relazione alla significativita'
dell'intervento,  puo' prevedere ulteriori modalita' di consultazione
del pubblico interessato alla realizzazione del progetto.
    3.  Il procedimento di cui all'art. 2, comma 1 si conclude con il
giudizio di valutazione d'incidenza, che viene reso obbligatoriamente
nei  sessanta  giorni previsti per il procedimento di verifica di cui
all'Art. 10 della legge regionale n. 40/1998.