Art. 6. Compiti dell'agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) 1. L'autorita' competente allo svolgimento del procedimento di valutazione d'incidenza si avvale del supporto tecnico-scientifico dell'ARPA, previsto dall'art. 8, comma 1 della legge regionale n. 40/1998. 2. L'ARPA assicura altresi' il controllo delle condizioni ambientali previste per la realizzazione delle opere e degli interventi. Dell'esito di tali controlli e' data comunicazione all'autorita' competente allo svolgimento del procedimento di valutazione d'incidenza e alla direzione competente per la pianificazione e gestione delle aree protette.