Art. 6.
                   Compiti dell'agenzia regionale
                 per la protezione ambientale (ARPA)
    1.  L'autorita'  competente  allo svolgimento del procedimento di
valutazione  d'incidenza  si  avvale del supporto tecnico-scientifico
dell'ARPA,  previsto  dall'art.  8,  comma 1 della legge regionale n.
40/1998.
    2.   L'ARPA  assicura  altresi'  il  controllo  delle  condizioni
ambientali   previste  per  la  realizzazione  delle  opere  e  degli
interventi.  Dell'esito  di  tali  controlli  e'  data  comunicazione
all'autorita'   competente   allo  svolgimento  del  procedimento  di
valutazione   d'incidenza   e   alla   direzione  competente  per  la
pianificazione e gestione delle aree protette.