Art. 7. Norme transitorie 1. Fino all'approvazione del regolamento che disciplini le procedure di valutazione d'incidenza relative a piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistici venatori di cui all'art. 5, comma 2 del decreto del presidente della regione n. 357/1997, si applicano le disposizioni di cui all'art. 20 della legge regionale n. 40/1998. La relazione generale, contenente al suo interno le informazioni relative all'analisi di compatibilita' ambientale, ai sensi dell'art. 20, comma 2 della legge regionale n. 40/1998, e' integrata degli elementi di cui all'allegato G del decreto del presidente della Regione n. 357/1997, come previsto dall'allegato B. Il presente regolamento regionale sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservano e farlo osservare. Torino, 16 novembre 2001 GHIGO