Art. 7.
                          Norme transitorie
    1.  Fino  all'approvazione  del  regolamento  che  disciplini  le
procedure  di  valutazione d'incidenza relative a piani territoriali,
urbanistici  e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistici
venatori  di cui all'art. 5, comma 2 del decreto del presidente della
regione  n. 357/1997, si applicano le disposizioni di cui all'art. 20
della  legge  regionale n. 40/1998. La relazione generale, contenente
al suo interno le informazioni relative all'analisi di compatibilita'
ambientale,  ai  sensi dell'art. 20, comma 2 della legge regionale n.
40/1998,  e'  integrata  degli  elementi  di  cui  all'allegato G del
decreto  del  presidente  della  Regione  n.  357/1997, come previsto
dall'allegato B.
    Il presente regolamento regionale sara' pubblicato nel Bollettino
ufficiale della Regione.
    E'   fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservano  e  farlo
osservare.
      Torino, 16 novembre 2001
                                GHIGO