(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della
            Regione Piemonte n. 52 del 27 dicembre 2001)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                        Esercizio provvisorio
    1.  La  giunta  regionale  e'  autorizzata, ai sensi dell'Art. 79
dello  statuto e secondo quanto previsto dall'Art. 12, comma 2, della
legge  regionale  11 aprile  2001,  n. 7 (Ordinamento contabile della
Regione  Piemonte),  ad  esercitare provvisoriamente, fino al momento
dell'entrata  in  vigore della relativa legge e non oltre il 31 marzo
2002,  il bilancio della Regione per l'anno finanziario 2002, secondo
gli  stati  di  previsione dell'entrata e della spesa del bilancio di
previsione per l'esercizio finanziario 2002, contenuti nel disegno di
legge  "Bilancio di previsione 2002" approvato dalla giunta regionale
in   data   13 dicembre   2001,  limitatamente  ad  un  quarto  degli
stanziamenti.
    2. Sono gestiti senza i limiti previsti al comma 1, qualora se ne
ravvisi  la  necessita'  e  l'urgenza,  i capitoli del bilancio della
Regione  che  attengono  ai  trasferimenti  finanziari  al  consiglio
regionale,  quelli  collegati all'esercizio delle funzioni trasferite
agli  enti  locali  in  applicazione  delle  leggi  sul decentramento
amministrativo   nonche'   gli   stanziamenti  disposti  dalle  leggi
regionali  14 maggio  2001,  n.  10  (Bilancio  di  previsione 2001 e
pluriennale  2001-  2003)  e 3 settembre 2001, n. 21 (Assestamento al
bilancio  di  previsione  per  l'anno finanziario 2001 e disposizioni
finanziarie  per gli anni 2002 e 2003), limitatamente ai capitoli per
spese di investimento in conto capitale.
    3.  Sono  inoltre  esclusi  dai  limiti  di  cui  al comma 1, gli
stanziamenti   relativi  agli  interventi  collegati  alle  calamita'
naturali.