Art. 10.
Norme   urbanistiche   per   la   localizzazione  degli  insediamenti
                             commerciali
    1. I  comuni,  entro  un anno dall'entrata in vigore dei presenti
indirizzi  e  criteri,  valutano  la conformita' dei propri strumenti
urbanistici  generali  e  attuativi  ai  medesimi, ai sensi di quanto
stabilito dall'art. 24, comma 3, della legge regionale.
    2. Relativamente  alle  medie  e  grandi strutture di vendita, ai
sensi della delibera della conferenza unificata n. 161 del 21 ottobre
1999,  lo  strumento  urbanistico puo' prevedere la sola destinazione
commerciale  anche  in promiscuita' con altre destinazioni; ove negli
strumenti  urbanistici  ci  si  riferisce  alle  esigenze dei settori
produttivi  in  senso  generico,  senza precisarne il tipo, si devono
intendere per tali non solamente quelli industriali e artigianali, ma
anche  quelli  commerciali,  pur  se  la destinazione commerciale non
risulta esplicitamente codificata.
    3. Nei  definire le scelte di pianificazione urbanistica riferite
al   settore   commerciale,   i   comuni   perseguono   obiettivi  di
miglioramento  della  qualita' urbana e del servizio commerciale e si
attengono   agli   indirizzi  volti  a  conseguire  un  razionale  ed
equilibrato  assetto  della rete distributiva. Le scelte urbanistiche
dei comuni devono tendere:
      a) al  rilancio  della  capacita'  attrattiva,  della  funzione
agregativa  e  sociale e della vivibilita' delle aree urbane centrali
di  consolidata  presenza  commerciale, favorendo l'integrazione e la
concentrazione   degli   esercizi   commerciali   di  vicinato  e  la
continuita'  della  presenza di vetrine commerciali e di attivita' di
servizio  lungo  i  fronti delle strade commerciali, anche attraverso
apposite normative urbanistiche di indirizzo tipologico;
      b) all'inserimento  di  medie strutture e centri commerciali di
vicinato  nell'ambito  di  programmi di riqualificuzione urbana o dei
progetti  di  valorizzazione  e  sviluppo del tessuto commerciale nei
centri  storici,  di cui all'art. 14, comma 1, lettera b) della legge
regionale;
      c) a  privilegiare  l'insediamento  degli esercizi e dei centri
commerciali  di  vicinato  nei  centri  storici  e  nelle aree urbane
centrali;
      d) a  qualificare  e potenziare gli assi commerciali e i nuclei
di   servizio   esistenti   nelle   aree   della   periferia   urbana
caratterizzate  da consolidata presenza commerciale, anche al fine di
contribuire  al miglioramento della vita sociale dei quartieri e alla
prevenzione dei fenomeni di degrado; a tal fine vanno privilegiate le
azioni  di  ammodernamento  e razionalizzazione di medie strutture di
vendita esistenti, di promozione dei centri commerciali di vicinato e
di  integrazione  e  completamento  della gamma dei servizi lungo gli
assi commerciali esistenti;
      e) a  prevedere  nuovi insediamenti privilegiando le operazioni
di   riqualificazione  urbana  o  di  riconversione  di  insediamenti
dismessi  anche  per  l'incremento  e  diversificazione  dell'offerta
commerciale,  laddove  cio'  possa  determinare  effetti sinergici di
rafforzamento di assi o nuclei commerciali preesistenti.