Art. 10. Norme urbanistiche per la localizzazione degli insediamenti commerciali 1. I comuni, entro un anno dall'entrata in vigore dei presenti indirizzi e criteri, valutano la conformita' dei propri strumenti urbanistici generali e attuativi ai medesimi, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 24, comma 3, della legge regionale. 2. Relativamente alle medie e grandi strutture di vendita, ai sensi della delibera della conferenza unificata n. 161 del 21 ottobre 1999, lo strumento urbanistico puo' prevedere la sola destinazione commerciale anche in promiscuita' con altre destinazioni; ove negli strumenti urbanistici ci si riferisce alle esigenze dei settori produttivi in senso generico, senza precisarne il tipo, si devono intendere per tali non solamente quelli industriali e artigianali, ma anche quelli commerciali, pur se la destinazione commerciale non risulta esplicitamente codificata. 3. Nei definire le scelte di pianificazione urbanistica riferite al settore commerciale, i comuni perseguono obiettivi di miglioramento della qualita' urbana e del servizio commerciale e si attengono agli indirizzi volti a conseguire un razionale ed equilibrato assetto della rete distributiva. Le scelte urbanistiche dei comuni devono tendere: a) al rilancio della capacita' attrattiva, della funzione agregativa e sociale e della vivibilita' delle aree urbane centrali di consolidata presenza commerciale, favorendo l'integrazione e la concentrazione degli esercizi commerciali di vicinato e la continuita' della presenza di vetrine commerciali e di attivita' di servizio lungo i fronti delle strade commerciali, anche attraverso apposite normative urbanistiche di indirizzo tipologico; b) all'inserimento di medie strutture e centri commerciali di vicinato nell'ambito di programmi di riqualificuzione urbana o dei progetti di valorizzazione e sviluppo del tessuto commerciale nei centri storici, di cui all'art. 14, comma 1, lettera b) della legge regionale; c) a privilegiare l'insediamento degli esercizi e dei centri commerciali di vicinato nei centri storici e nelle aree urbane centrali; d) a qualificare e potenziare gli assi commerciali e i nuclei di servizio esistenti nelle aree della periferia urbana caratterizzate da consolidata presenza commerciale, anche al fine di contribuire al miglioramento della vita sociale dei quartieri e alla prevenzione dei fenomeni di degrado; a tal fine vanno privilegiate le azioni di ammodernamento e razionalizzazione di medie strutture di vendita esistenti, di promozione dei centri commerciali di vicinato e di integrazione e completamento della gamma dei servizi lungo gli assi commerciali esistenti; e) a prevedere nuovi insediamenti privilegiando le operazioni di riqualificazione urbana o di riconversione di insediamenti dismessi anche per l'incremento e diversificazione dell'offerta commerciale, laddove cio' possa determinare effetti sinergici di rafforzamento di assi o nuclei commerciali preesistenti.