Art. 11. Criteri per l'individuazione dei comuni turistici e delle citta' d'arte 1. In attuazione dell'Art. 17 della legge regionale, presso l'assessorato al commercio della Regione e' tenuto l'elenco dei comuni ad economia prevalentemente turistica e alle citta' d'arte nel quale sono iscritti, su istanza dei comuni stessi, quelli che rientrano nei criteri e nei parametri indicati nell'allegato D al presente regolamento. 2. Condizione per l'inserimento nell'elenco regionale di cui al precedente comma e' la sussistenza di almeno due parametri tra quelli riportati nell'allegato D, ovvero la presenza di almeno un sito di interesse artistico individuato dalla Regione ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1995. 3. I comuni, sentite le locali organizzazioni dei consumatori, delle imprese del commercio e turismo, nonche' dei lavoratori dipendenti, richiedono all'assessorato regionale competente l'inserimento nell'elenco, indicando le zone interessate da flussi turistici, nonche' i periodi di maggiore afflusso turistico, sulla base di quanto previsto nel precedente comma e dei parametri contenuti nell'allegato D.