Art. 11.
Criteri  per  l'individuazione  dei  comuni  turistici e delle citta'
                               d'arte
    1.  In  attuazione  dell'Art.  17  della  legge regionale, presso
l'assessorato  al  commercio  della  Regione  e'  tenuto l'elenco dei
comuni ad economia prevalentemente turistica e alle citta' d'arte nel
quale  sono  iscritti,  su  istanza  dei  comuni  stessi,  quelli che
rientrano  nei  criteri  e  nei parametri indicati nell'allegato D al
presente regolamento.
    2.  Condizione  per l'inserimento nell'elenco regionale di cui al
precedente comma e' la sussistenza di almeno due parametri tra quelli
riportati  nell'allegato  D,  ovvero la presenza di almeno un sito di
interesse  artistico  individuato  dalla Regione ai sensi dell'art. 2
del decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1995.
    3.  I  comuni,  sentite le locali organizzazioni dei consumatori,
delle  imprese  del  commercio  e  turismo,  nonche'  dei  lavoratori
dipendenti,    richiedono    all'assessorato   regionale   competente
l'inserimento  nell'elenco,  indicando  le zone interessate da flussi
turistici,  nonche'  i  periodi di maggiore afflusso turistico, sulla
base  di  quanto  previsto  nel  precedente  comma  e  dei  parametri
contenuti nell'allegato D.