Art. 12.
                          Locali di vendita
    1.  I  locali  nei  quali  si  svolgono  attivita'  di vendita al
pubblico  debbono  avere  accesso  diretto da area pubblica o privata
qualora  trattasi  di  cortili  interni,  androni, parti condominiali
comuni;  in quest'ultimo caso dovranno avere finestre od altre luci e
insegne visibili da area pubblica.
    2.   E'  consentita  l'attivita'  di  vendita  su  spazi  privati
all'aperto  ed  al  di  fuori di specifici locali di vendita, qualora
essa   concerna  legnami,  combustibili,  materiali  per  l'edilizia,
autoveicoli  ed altri prodotti che, sulla base di usi locali, vengono
detenuti e venduti all'aperto.
    3. E' vietato esercitare congiuntamente il commercio all'ingrosso
ed  al  dettaglio  nel medesimo punto di vendita, costituito da uno o
piu'  locali contigui. Il divieto non si applica qualora l'operatore,
quale  che  sia il contenuto merceologico oggetto della comunicazione
di  cui  all'art.  7  del  decreto  o dell'autorizzazione di cui agli
articoli  8 e 9 dello stesso, si limiti a trattare esclusivamente uno
o piu' dei seguenti prodotti:
      a) macchine,    attrezzature    ed    articoli    tecnici   per
l'agricoltura, l'industria, l'artigianato:
      b) elettrodomestici,  materiale  elettrico  ed elettronico, per
telecomunicazioni;
      c) colori, vernici, carta da parati, ferramenta ed utensileria;
      d) articoli per impianti idraulici, a gas ed impianti igienici;
articoli per riscaldamento;
      e) strumenti   di  ottica,  cinefotoottica,  scientifici  e  di
misura;
      f) macchine, attrezzature, mobili ed articoli vari per ufficio;
      g) auto-moto-cicli e relativi ricambi ed accessori.