Art. 12. Locali di vendita 1. I locali nei quali si svolgono attivita' di vendita al pubblico debbono avere accesso diretto da area pubblica o privata qualora trattasi di cortili interni, androni, parti condominiali comuni; in quest'ultimo caso dovranno avere finestre od altre luci e insegne visibili da area pubblica. 2. E' consentita l'attivita' di vendita su spazi privati all'aperto ed al di fuori di specifici locali di vendita, qualora essa concerna legnami, combustibili, materiali per l'edilizia, autoveicoli ed altri prodotti che, sulla base di usi locali, vengono detenuti e venduti all'aperto. 3. E' vietato esercitare congiuntamente il commercio all'ingrosso ed al dettaglio nel medesimo punto di vendita, costituito da uno o piu' locali contigui. Il divieto non si applica qualora l'operatore, quale che sia il contenuto merceologico oggetto della comunicazione di cui all'art. 7 del decreto o dell'autorizzazione di cui agli articoli 8 e 9 dello stesso, si limiti a trattare esclusivamente uno o piu' dei seguenti prodotti: a) macchine, attrezzature ed articoli tecnici per l'agricoltura, l'industria, l'artigianato: b) elettrodomestici, materiale elettrico ed elettronico, per telecomunicazioni; c) colori, vernici, carta da parati, ferramenta ed utensileria; d) articoli per impianti idraulici, a gas ed impianti igienici; articoli per riscaldamento; e) strumenti di ottica, cinefotoottica, scientifici e di misura; f) macchine, attrezzature, mobili ed articoli vari per ufficio; g) auto-moto-cicli e relativi ricambi ed accessori.