Art. 13.
                   Vendita in strutture ricettive
    1.  L'attivita'  di  vendita  effettuata  in  alberghi o in altre
strutture  ricettive, effettuata dal titolare delle stesse o da terzi
con  il suo consenso, non e' sottoposta alle norme del decreto quando
e'  effettuata nelle forme e nei limiti previsti da leggi dello Stato
o disposizioni regionali relative all'attivita' ricettiva.
    2. All'interno delle strutture ricetrive e' vietata la vendita al
pubblico, ma e' consentita, a favore dei soli soggetti alloggiati, la
fornitura  di  guide turistiche, giornali, riviste, pellicole per uso
cinematografico, audio e videocassette, cartoline e francobolli.
    3.  Le  disposizioni  di cui al comma precedente non si applicano
alle strutture ricettive agrituristiche.