Art. 13. Vendita in strutture ricettive 1. L'attivita' di vendita effettuata in alberghi o in altre strutture ricettive, effettuata dal titolare delle stesse o da terzi con il suo consenso, non e' sottoposta alle norme del decreto quando e' effettuata nelle forme e nei limiti previsti da leggi dello Stato o disposizioni regionali relative all'attivita' ricettiva. 2. All'interno delle strutture ricetrive e' vietata la vendita al pubblico, ma e' consentita, a favore dei soli soggetti alloggiati, la fornitura di guide turistiche, giornali, riviste, pellicole per uso cinematografico, audio e videocassette, cartoline e francobolli. 3. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano alle strutture ricettive agrituristiche.