Art. 14. Disposizioni in materia merceologica 1. In un esercizio commerciale possono vendersi tutti e solamente i prodotti compresi nel settore merceologico indicato nella comunicazione di apertura o, nei casi di cui agli articoli 7 ed 8 del decreto, oggetto dell'autorizzazione. E' vietato porre limitazioni al contenuto merceologico dei settori, fatti salvi i poteri di intervento per i centri storici. 2. In conformita' a quanto disposto all'art. 26 comma 3 del decreto, la comunicazione o l'autorizzazione per un intero settore merceologico non esime dal rispetto delle normative specifiche in materia di vendita di particolari prodotti quali i prodotti di ottica oftalmica, erboristeria, gli oggetti preziosi, gli articoli sanitari ed ogni altro prodotto la cui vendita necessiti di ulteriori titoli o presupposti oltre a quelli generali previsti dal decreto. 3. Negli esercizi di vendita di prodotti del settore alimentare possono essere venduti anche i detergenti, gli articoli per la pulizia, nonche' gli articoli in carta per la casa. 4. Chiunque abbia titolo a vendere al minuto prodotti agricoli e alimentari ha diritto a porre in vendita al minuto qualunque prodotto surgelato, secondo il disposto dell'art. 1, primo comma, della legge 2 gennaio 1968, n. 32. 5. Il pane puo' essere venduto, nel rispetto della normativa igienico sanitaria e specifica di tale prodotto, da qualsiasi operatore che abbia titolo a vendere i prodotti del settore alimentate di cui all'art. 5 del decreto. 6. L'operatore che, in base alla comunicazione o all'autorizzazione di cui agli articoli 7, 8 e 9 del decreto, e' abilitato a porre in vendita i prodotti di uno solo dei due settori di cui all'art. 5 dello stesso, ha facolta' di vendere, in un'unica confezione e ad un unico prezzo, anche prodotti appartenenti all'altro settore purche' il valore di mercato di questi ultimi non superi un quarto del valore di mercato dell'intera confezione. 7. Le merci possono essere rivedute sia nello stesso stato in cui sono state acquistate, sia dopo essere state sottoposte alle eventuali trasformazioni, trattamenti e condizionamenti che sono abitualmente praticati. 8. Costituisce ad ogni effetto apertura di nuovo esercizio commerciale disciplinata dagli articoli 7, 8 e 9 del decreto, l'inizio della vendita di prodotti compresi in un nuovo settore merceologico, tra i due indicati all'art. 5 del decreto, non compreso nella precedente comunicazione o autorizzazione di apertura.