Art. 14.
                Disposizioni in materia merceologica
    1. In un esercizio commerciale possono vendersi tutti e solamente
i   prodotti   compresi   nel  settore  merceologico  indicato  nella
comunicazione di apertura o, nei casi di cui agli articoli 7 ed 8 del
decreto, oggetto dell'autorizzazione. E' vietato porre limitazioni al
contenuto   merceologico   dei  settori,  fatti  salvi  i  poteri  di
intervento per i centri storici.
    2.  In  conformita'  a  quanto  disposto  all'art. 26 comma 3 del
decreto,  la  comunicazione  o l'autorizzazione per un intero settore
merceologico  non  esime  dal  rispetto delle normative specifiche in
materia di vendita di particolari prodotti quali i prodotti di ottica
oftalmica,  erboristeria, gli oggetti preziosi, gli articoli sanitari
ed ogni altro prodotto la cui vendita necessiti di ulteriori titoli o
presupposti oltre a quelli generali previsti dal decreto.
    3.  Negli  esercizi di vendita di prodotti del settore alimentare
possono  essere  venduti  anche  i  detergenti,  gli  articoli per la
pulizia, nonche' gli articoli in carta per la casa.
    4.  Chiunque abbia titolo a vendere al minuto prodotti agricoli e
alimentari ha diritto a porre in vendita al minuto qualunque prodotto
surgelato,  secondo il disposto dell'art. 1, primo comma, della legge
2  gennaio 1968, n. 32.
    5.  Il  pane  puo'  essere  venduto, nel rispetto della normativa
igienico  sanitaria  e  specifica  di  tale  prodotto,  da  qualsiasi
operatore   che  abbia  titolo  a  vendere  i  prodotti  del  settore
alimentate di cui all'art. 5 del decreto.
    6.    L'operatore    che,    in   base   alla   comunicazione   o
all'autorizzazione  di  cui  agli  articoli  7, 8 e 9 del decreto, e'
abilitato  a  porre in vendita i prodotti di uno solo dei due settori
di  cui  all'art. 5 dello stesso, ha facolta' di vendere, in un'unica
confezione   e  ad  un  unico  prezzo,  anche  prodotti  appartenenti
all'altro  settore  purche' il valore di mercato di questi ultimi non
superi un quarto del valore di mercato dell'intera confezione.
    7. Le merci possono essere rivedute sia nello stesso stato in cui
sono   state  acquistate,  sia  dopo  essere  state  sottoposte  alle
eventuali  trasformazioni,  trattamenti  e  condizionamenti  che sono
abitualmente praticati.
    8.  Costituisce  ad  ogni  effetto  apertura  di  nuovo esercizio
commerciale  disciplinata  dagli  articoli  7,  8  e  9  del decreto,
l'inizio  della  vendita  di  prodotti  compresi  in un nuovo settore
merceologico, tra i due indicati all'art. 5 del decreto, non compreso
nella precedente comunicazione o autorizzazione di apertura.