Art. 15.
          Misure per lo sviluppo del commercio elettronico
    1. La  Regione  promuove,  in  collaborazione  con  le  camere di
commercio  e  con  le  organizzazioni  delle  imprese  del commercio,
iniziative   a   sostegno  dell'introduzione  e  dello  sviluppo  del
commercio  elettronico, al fine di garantire una crescita equilibrata
del  mercato  elettronico,  favorendo  la  competivita' delle aziende
commerciali  e  l'uso  da  parte  di  esse di tecniche di gestione di
qualita', nonche' tutelando gli interessi dei consumatori.
    2.  La  Regione cordina i propri interventi con le iniziative per
lo  sviluppo del commercio elettronico promosse in sede nazionale dal
Ministero   dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato,  in
attuazione dell'art. 21 del decreto.