Art. 15. Misure per lo sviluppo del commercio elettronico 1. La Regione promuove, in collaborazione con le camere di commercio e con le organizzazioni delle imprese del commercio, iniziative a sostegno dell'introduzione e dello sviluppo del commercio elettronico, al fine di garantire una crescita equilibrata del mercato elettronico, favorendo la competivita' delle aziende commerciali e l'uso da parte di esse di tecniche di gestione di qualita', nonche' tutelando gli interessi dei consumatori. 2. La Regione cordina i propri interventi con le iniziative per lo sviluppo del commercio elettronico promosse in sede nazionale dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in attuazione dell'art. 21 del decreto.