Art. 16.
                        Accordi e convenzioni
    Per  favorire  ed incentivare le risorse commerciali e produttive
del  territorio,  la  Regione  e gli enti locali possono promuovere e
stipulare  appositi  accordi  e convenzioni con i titolari di imprese
commerciali,  con  le associazioni di categoria dei commercianti, dei
produttori e dei lavoratori finalizzati:
      1) al coinvolgimento degli operatori nei centri commerciali;
      2) ad assicurare l'occupazione dei residenti;
      3) al  reimpiego  del  personale  in  caso  di  concentrazione,
accorpamento di esercizi e di ristrutturazione o crisi aziendali;
      4) ad  impegnare  i  promotori  ed  i  gestori  delle attivita'
commerciali  nell'acquisto  e  nella  messa  in commercio di prodotti
regionali;
      5) ad  attuare  ogni iniziativa utile alla valorizzazione delle
risorse commerciali produttive dell'area.
    Il presente regolamento sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come regolamento della Regione Puglia.
      Bari, 20 marzo 2001
                                FITTO
    La  commissione  di controllo nella seduta del 29 marzo 2001, con
nota n. 437/07/32603, non riscontra vizi di legittimita'.