Art. 16. Accordi e convenzioni Per favorire ed incentivare le risorse commerciali e produttive del territorio, la Regione e gli enti locali possono promuovere e stipulare appositi accordi e convenzioni con i titolari di imprese commerciali, con le associazioni di categoria dei commercianti, dei produttori e dei lavoratori finalizzati: 1) al coinvolgimento degli operatori nei centri commerciali; 2) ad assicurare l'occupazione dei residenti; 3) al reimpiego del personale in caso di concentrazione, accorpamento di esercizi e di ristrutturazione o crisi aziendali; 4) ad impegnare i promotori ed i gestori delle attivita' commerciali nell'acquisto e nella messa in commercio di prodotti regionali; 5) ad attuare ogni iniziativa utile alla valorizzazione delle risorse commerciali produttive dell'area. Il presente regolamento sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Puglia. Bari, 20 marzo 2001 FITTO La commissione di controllo nella seduta del 29 marzo 2001, con nota n. 437/07/32603, non riscontra vizi di legittimita'.