Art. 2.
                             Definizioni
    Ai fini degli articoli che seguono, si intendono:
      a) per decreto, il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;
      b) per  legge  regionale,  la legge regionale 4 agosto 1999, n.
24,  "Principi e direttive per l'esercizio delle competenze regionali
in materia di commercio";
      c) per  area  sovracomunale,  il  territorio  di ciascuna delle
cinque  province,  configurabile  come  unico  bacino  di  utenza, in
conformita' con quanto disposto all'art. 3 della legge regionale;
      d) per   comuni  delle  classi  I,  II,  III  e  IV,  i  comuni
appartenenti alle classi demografiche indicate all'art. 4 della legge
regionale 4 agosto 1999, n. 24;
      e) per   generi   di   largo   e   generale  consumo,  ai  fini
dell'applicazione  di quanto previsto agli articoli 6 e 7 della legge
regionale  4 agosto  1999,  n.  24,  i prodotti gia' ricompresi nelle
tabelle merceologiche I, IA, II, VI, VIII e IX di cui all'allegato n.
5 al decreto 4 agosto 1988, n. 375;
      f) per  popolazione  residente si intende quella risultante dal
piu' recente dato anagrafico disponibile.