Art. 2. Definizioni Ai fini degli articoli che seguono, si intendono: a) per decreto, il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114; b) per legge regionale, la legge regionale 4 agosto 1999, n. 24, "Principi e direttive per l'esercizio delle competenze regionali in materia di commercio"; c) per area sovracomunale, il territorio di ciascuna delle cinque province, configurabile come unico bacino di utenza, in conformita' con quanto disposto all'art. 3 della legge regionale; d) per comuni delle classi I, II, III e IV, i comuni appartenenti alle classi demografiche indicate all'art. 4 della legge regionale 4 agosto 1999, n. 24; e) per generi di largo e generale consumo, ai fini dell'applicazione di quanto previsto agli articoli 6 e 7 della legge regionale 4 agosto 1999, n. 24, i prodotti gia' ricompresi nelle tabelle merceologiche I, IA, II, VI, VIII e IX di cui all'allegato n. 5 al decreto 4 agosto 1988, n. 375; f) per popolazione residente si intende quella risultante dal piu' recente dato anagrafico disponibile.