Art. 3.
      Classificazione delle medie e grandi strutture di vendita
    1.  Ai sensi dell'art. 1, comma 8, punto 1 e dell'art. 5, comma 1
della  legge  regionale,  le  medie e le grandi strutture di vendita,
costituite  sia  da  un  unico  esercizio  sia  da un insieme di piu'
esercizi,  tenuto  conto  della  classe  demografica dei comuni della
Regione,  in relazione al disposto dell'art. 4 della legge regionale,
si suddividono nelle seguenti tipologie:
      M1  -  Medie strutture inferiori: esercizi aventi superficie di
vendita  compresa  tra 251 e 900 mq nei comuni di classe I e II e tra
151 e 600 mq nei comuni di classe III e IV;
      M2  -  Medie  strutture  superiori:  esercizi aventi superficie
compresa  tra 901 e 2.500 mq nei comuni di classe I e II e tra 601 mq
e 1.500 mq nei comuni di classe III e IV;
      G1  -  Grandi  strutture  inferiori: esercizi aventi superficie
compresa tra 2.501 e 7.500 mq nei comuni di classe I e II e tra 1.501
e 4.500 mq nei comuni di classe III e IV;
      G2  - Grandi strutture superiori: esercizi aventi superficie di
vendita maggiore di 7.500 mq fino a 10 mila mq nei comuni di classe I
e II oppure maggiore di 4.500 mq fino a 7.500 mq nei comuni di classe
III e IV.
    2.  Ai  sensi di quanto disposto dall'art. 4, comma 3 della legge
regionale,  si  applicano in ogni caso i limiti dimensionali previsti
per i comuni delle classi I e II:
      a) nei  centri  storici,  da intendersi, conformemente a quanto
indicato  dall'art.  15, comma 1, della legge regionale, come le aree
riconosciute tali dai comuni ai fini degli interventi di promozione e
programmazione  delle  attivita'  commerciali  o,  in  mancanza, come
delimitate negli stumenti urbanistici comunali;
      b) nei  comuni  fino a diecimila abitanti confinanti con comuni
superiori  a  cinquantamila  abitanti,  a condizione che appartengano
alla medesima provincia.
    3. In conformita' con quanto disposto dall'art. 5, comma 2, della
legge  regionale,  tali tipologie vengono ulteriormente suddivise, in
relazione  ai  settori  merceologici  per  i  quali e' autorizzata la
vendita, nella seguente classificazione:
      A  -  Strutture  di  vendita  autorizzate  per  il solo settore
alimentare o per entrambi i settori, alimentare e non alimentare;
      B  -  Strutture  di vendita-autorizzate per il solo settore non
alimentare.
    4.   Nell'ambito   della   definizione   dei  centri  commerciali
richiamata  dall'art.  5,  comma  3,  della  legge regionale, vengono
classificati come centri commerciali di vicinato quelli nei quali gli
esercizi, considerati singolarmente, rientrano nella dimensione degli
esercizi  di  vicinato,  salvo  l'eventuale  presenza  di  una  media
struttura;  la  superficie di vendita degli esercizi di vicinato deve
essere  almeno  pari  il  30% della superficie complessiva del centro
commerciale di vicinato.
    5.  Per superficie di vendita di un centro commerciale si intende
quella  risultante  dalla  somma  delle  superfici  di  vendita degli
esercizi al dettaglio in esso presenti.
    6. Ai sensi dell'art. 1, comma 8, punto 1) della legge regionale,
per  l'insediamento  di  centri commerciali classificabili come G2 il
limite  massimo  di  superficie di cui al precedente comma 1, risulta
fissato  in  20.000  mq,  fermo  restando  il  rispetto dei limiti di
dimensione  di  cui  al  precedente  comma  1  per i singoli esercizi
presenti nei centri stessi.
    7.  I  comuni  promuovono  programmi  di  intervento  integrato e
accordi  di  programma  per  la  diffusione dei centri commerciali di
vicinato,  tenendo  conto  delle procedure di cui all'art. 5, comma 3
della  legge  regionale.  I comuni possono altresi' promuovere centri
commerciali  al  dettaglio  diretto  di cui al precedente punto 6, di
tipo  G2/B, non alimentare, concepiti come parte integrante di parchi
permanenti  attrezzati  con  strutture stabili per il tempo libero ed
adeguare  aree  di  parcheggio, assentiti dalla Regione con finalita'
anche  culturali  o  ricreative. In tali programmi integrati, a forte
contenuto  occupazionale,  limitatamente  alle  sub-aree classificate
come  soggetti  ad  intervento  prioritario  del  successivo art. 6 i
centri  commerciali  saranno  autorizzati,  in sede di conferenza dei
servizi  a  partire  dal  secondo semestre dall'entrata in vigore del
presente regolamento e assorbendo solo un punto di disponibilita' per
il settore interessato.