Art. 3. Classificazione delle medie e grandi strutture di vendita 1. Ai sensi dell'art. 1, comma 8, punto 1 e dell'art. 5, comma 1 della legge regionale, le medie e le grandi strutture di vendita, costituite sia da un unico esercizio sia da un insieme di piu' esercizi, tenuto conto della classe demografica dei comuni della Regione, in relazione al disposto dell'art. 4 della legge regionale, si suddividono nelle seguenti tipologie: M1 - Medie strutture inferiori: esercizi aventi superficie di vendita compresa tra 251 e 900 mq nei comuni di classe I e II e tra 151 e 600 mq nei comuni di classe III e IV; M2 - Medie strutture superiori: esercizi aventi superficie compresa tra 901 e 2.500 mq nei comuni di classe I e II e tra 601 mq e 1.500 mq nei comuni di classe III e IV; G1 - Grandi strutture inferiori: esercizi aventi superficie compresa tra 2.501 e 7.500 mq nei comuni di classe I e II e tra 1.501 e 4.500 mq nei comuni di classe III e IV; G2 - Grandi strutture superiori: esercizi aventi superficie di vendita maggiore di 7.500 mq fino a 10 mila mq nei comuni di classe I e II oppure maggiore di 4.500 mq fino a 7.500 mq nei comuni di classe III e IV. 2. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 4, comma 3 della legge regionale, si applicano in ogni caso i limiti dimensionali previsti per i comuni delle classi I e II: a) nei centri storici, da intendersi, conformemente a quanto indicato dall'art. 15, comma 1, della legge regionale, come le aree riconosciute tali dai comuni ai fini degli interventi di promozione e programmazione delle attivita' commerciali o, in mancanza, come delimitate negli stumenti urbanistici comunali; b) nei comuni fino a diecimila abitanti confinanti con comuni superiori a cinquantamila abitanti, a condizione che appartengano alla medesima provincia. 3. In conformita' con quanto disposto dall'art. 5, comma 2, della legge regionale, tali tipologie vengono ulteriormente suddivise, in relazione ai settori merceologici per i quali e' autorizzata la vendita, nella seguente classificazione: A - Strutture di vendita autorizzate per il solo settore alimentare o per entrambi i settori, alimentare e non alimentare; B - Strutture di vendita-autorizzate per il solo settore non alimentare. 4. Nell'ambito della definizione dei centri commerciali richiamata dall'art. 5, comma 3, della legge regionale, vengono classificati come centri commerciali di vicinato quelli nei quali gli esercizi, considerati singolarmente, rientrano nella dimensione degli esercizi di vicinato, salvo l'eventuale presenza di una media struttura; la superficie di vendita degli esercizi di vicinato deve essere almeno pari il 30% della superficie complessiva del centro commerciale di vicinato. 5. Per superficie di vendita di un centro commerciale si intende quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti. 6. Ai sensi dell'art. 1, comma 8, punto 1) della legge regionale, per l'insediamento di centri commerciali classificabili come G2 il limite massimo di superficie di cui al precedente comma 1, risulta fissato in 20.000 mq, fermo restando il rispetto dei limiti di dimensione di cui al precedente comma 1 per i singoli esercizi presenti nei centri stessi. 7. I comuni promuovono programmi di intervento integrato e accordi di programma per la diffusione dei centri commerciali di vicinato, tenendo conto delle procedure di cui all'art. 5, comma 3 della legge regionale. I comuni possono altresi' promuovere centri commerciali al dettaglio diretto di cui al precedente punto 6, di tipo G2/B, non alimentare, concepiti come parte integrante di parchi permanenti attrezzati con strutture stabili per il tempo libero ed adeguare aree di parcheggio, assentiti dalla Regione con finalita' anche culturali o ricreative. In tali programmi integrati, a forte contenuto occupazionale, limitatamente alle sub-aree classificate come soggetti ad intervento prioritario del successivo art. 6 i centri commerciali saranno autorizzati, in sede di conferenza dei servizi a partire dal secondo semestre dall'entrata in vigore del presente regolamento e assorbendo solo un punto di disponibilita' per il settore interessato.