Art. 5. Obiettivi di presenza e di sviluppo dalle grandi strutture di vendita 1. Al fine di individuare obiettivi di presenza e sviluppo delle grandi strutture di vendita idonei a garantire un rapporto equilibrato con la popolazione residente, per il periodo di validita' del presente provvedimento sono approvati, con la procedura di cui all'art. 8 della legge regionale, interventi di apertura di nuove grandi strutture di vendita, configurate come unico esercizio o centri commerciali, nelle seguenti misure massime per ciascuna area provinciale: Area provinciale Grandi strutture Grandi strutture Alimentari non alimentari ===================================================================== | Primo | Secondo | Anni | Primo | Secondo | Anni |semestre|semestre |successivi|semestre |semestre |successivi ===================================================================== Bari | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 --------------------------------------------------------------------- Brindisi| | | | | | | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 --------------------------------------------------------------------- Foggia | | | | | | | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 --------------------------------------------------------------------- Lecce | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 --------------------------------------------------------------------- Taranto | | | | | | | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 2. In attuazione del criterio, previsto dall'art. 1, comma 8, della legge regionale, del graduale inserimento di nuove grandi strutture di vendita nella prima fase di applicazione del nuovo regime amministrativo, gli obiettivi di cui al precedente comma vengono indicati separatamente per il primo semestre, per il secondo semestre e gli anni successivi. 3. I valori della tabella di cui al comma precedente, in relazione alla classificazione delle strutture di cui al precedente art. 3, sono utilizzabili in sede di conferenza di servizi nel seguente modo: a) l'autorizzazione per l'apertura di una grande struttura di vendita di tipo C1, o per l'ampliamento di una grande suttura di tipo G1 in una struttura di tipo G2, assorte un punto di disponibilita' per il settore interessato: b) l'autorizzazione per l'apertura di una grande struttura di tipo G2/A assorbe un punto di disponibilita' nel settore interessato tenendo presente che, in conformita' alle indicazioni dell'art. 1, comma 8, punto 4 della legge regionale, le autorizzazioni per strutture di tipo G2/A nel primo triennio di programmazione possano essere rilasciate soltanto per l'apertura di centri commerciali; c) l'autorizzazione per l'apertura di una grande struttura di tipo G2/B assorbe due punti di disponibilita' nel settore interessato. 4. Gli ampliamenti e trasferimenti di cui al successivo art. 7, nonche' le eventuali nuove aperture conseguenti a provvedimenti amministrativi pregressi, ex legge regionale 2 maggio 1995, n. 32, sono esclusi dalla verifica sulla compatibilita' con gli obiettivi di presenza e sviluppo di cui al comma 1 a partire dal secondo semestre. Ai fini dell'applicazione delle presenti disposizioni, le strutture classificate in base alla ex legge 32 come tipologia A (Primo livello) vanno classificate come tipologia G2, ai sensi del precedente art. 3. La validita' dei nulla-osta rilasciati dalla Regione in conformita' con le disposizioni della medesima legge n. 32 e' revocata qualora, ai sensi dell'art. 22, comma 4, del decreto, il titolare non inizi l'attivita' entro un anno dalla data del rilascio della conseguente autorizzazione comunale, se trattasi di una media struttura di vendita, o entro due anni, se trattasi di una grande struttura di vendita, salvo proroga in caso di comprovata necessita'.