Art. 5.
Obiettivi di presenza e di sviluppo dalle grandi strutture di vendita
    1.  Al fine di individuare obiettivi di presenza e sviluppo delle
grandi   strutture   di   vendita  idonei  a  garantire  un  rapporto
equilibrato con la popolazione residente, per il periodo di validita'
del  presente  provvedimento  sono approvati, con la procedura di cui
all'art.  8  della  legge  regionale, interventi di apertura di nuove
grandi  strutture  di  vendita,  configurate  come  unico esercizio o
centri  commerciali,  nelle seguenti misure massime per ciascuna area
provinciale:


Area provinciale        Grandi strutture          Grandi strutture
                          Alimentari               non alimentari
=====================================================================
        | Primo  | Secondo |   Anni   |  Primo  | Secondo |   Anni
        |semestre|semestre |successivi|semestre |semestre |successivi
=====================================================================
Bari    |   0    |    0    |    1     |    0    |    0    |    2
---------------------------------------------------------------------
Brindisi|        |         |          |         |         |
        |   0    |    0    |    1     |    0    |    0    |    0
---------------------------------------------------------------------
Foggia  |        |         |          |         |         |
        |   0    |    1    |    1     |    0    |    0    |    1
---------------------------------------------------------------------
Lecce   |   0    |    0    |    1     |    0    |    2    |    1
---------------------------------------------------------------------
Taranto |        |         |          |         |         |
        |   0    |    0    |    1     |    0    |    0    |    0

    2. In  attuazione  del  criterio,  previsto dall'art. 1, comma 8,
della  legge  regionale,  del  graduale  inserimento  di nuove grandi
strutture  di  vendita  nella  prima  fase  di applicazione del nuovo
regime  amministrativo,  gli  obiettivi  di  cui  al precedente comma
vengono  indicati separatamente per il primo semestre, per il secondo
semestre e gli anni successivi.
    3.  I  valori  della  tabella  di  cui  al  comma  precedente, in
relazione  alla  classificazione delle strutture di cui al precedente
art.  3,  sono  utilizzabili  in  sede  di  conferenza di servizi nel
seguente modo:
      a) l'autorizzazione  per  l'apertura di una grande struttura di
vendita di tipo C1, o per l'ampliamento di una grande suttura di tipo
G1  in  una  struttura di tipo G2, assorte un punto di disponibilita'
per il settore interessato:
      b) l'autorizzazione  per  l'apertura di una grande struttura di
tipo  G2/A assorbe un punto di disponibilita' nel settore interessato
tenendo  presente  che,  in conformita' alle indicazioni dell'art. 1,
comma 8,  punto  4  della  legge  regionale,  le  autorizzazioni  per
strutture  di  tipo G2/A nel primo triennio di programmazione possano
essere rilasciate soltanto per l'apertura di centri commerciali;
      c) l'autorizzazione  per  l'apertura di una grande struttura di
tipo   G2/B   assorbe   due   punti  di  disponibilita'  nel  settore
interessato.
    4.  Gli  ampliamenti e trasferimenti di cui al successivo art. 7,
nonche'  le  eventuali  nuove  aperture  conseguenti  a provvedimenti
amministrativi  pregressi,  ex  legge regionale 2 maggio 1995, n. 32,
sono esclusi dalla verifica sulla compatibilita' con gli obiettivi di
presenza e sviluppo di cui al comma 1 a partire dal secondo semestre.
Ai  fini  dell'applicazione delle presenti disposizioni, le strutture
classificate  in  base  alla  ex  legge  32  come  tipologia A (Primo
livello)   vanno   classificate  come  tipologia  G2,  ai  sensi  del
precedente  art.  3.  La  validita'  dei  nulla-osta rilasciati dalla
Regione in conformita' con le disposizioni della medesima legge n. 32
e'  revocata qualora, ai sensi dell'art. 22, comma 4, del decreto, il
titolare  non inizi l'attivita' entro un anno dalla data del rilascio
della  conseguente  autorizzazione comunale, se trattasi di una media
struttura  di  vendita,  o  entro due anni, se trattasi di una grande
struttura di vendita, salvo proroga in caso di comprovata necessita'.