Art. 6.
                        Criteri di priorita'
    1.  Sulla  base dei risultati dello studio preliminare realizzato
attraverso  la collaborazione delle camere di commercio e dei comuni,
sullo  stato  della rete distributiva e sui fattori socio-economici e
demografici  che maggiormente  ne  influenzano le caratteristiche, le
sub  aree  di  cui  al  precedente  art.  4 vengono classificate come
soggette  ad  intervento  prioritario,  secondario o residuale per il
settore  alimentare (A) e non alimentare (B) in relazione ai relativi
obiettivi  di sviluppo delle grandi strutture di vendita nel triennio
secondo quanto indicato nell'allegato B.
    2.  Nei  primi  24 mesi, le disponibilita' per ciascuna provincia
sono  utilizzabili  esclusivamente per l'apertura di grandi strutture
nelle   sub-aree  in  cui  l'incremento  della  rete  di  vendita  e'
classificato come prioritario.
    3.   Decorsi  24  mesi  dall'entrata  in  vigore  della  presente
delibera,  le  residue  disponibilita'  sono destinate ad autorizzare
iniziative  anche  nelle  sub-aree  della provincia classificate come
secondarie.
    4. In caso di domande concorrenti, ai sensi dell'art. 8, comma 4,
della  legge  regionale,  vanno rispettati, nell'ordine, i criteri di
priorita'  indicati  dall'art.  6,  comma 1 della legge regionale; il
criterio  di  massima  priorita'  e'  assegnato alla realizzazione di
nuove  iniziative  per  concentrazione  di  esercizi di vicinato e di
medie  e grandi strutture di vendita, in attivita' da almeno un anno,
purche' sussistano le condizioni elencate nella lettera a).
    5.  A  parita'  di  condizioni  rispetto ai criteri fissati dalla
legge   regionale  e  dalla  presente  delibera,  si  fa  riferimento
all'ordine cronologico di inoltro della domanda, nell'ambito del mese
solare di riferimento.