Art. 6. Criteri di priorita' 1. Sulla base dei risultati dello studio preliminare realizzato attraverso la collaborazione delle camere di commercio e dei comuni, sullo stato della rete distributiva e sui fattori socio-economici e demografici che maggiormente ne influenzano le caratteristiche, le sub aree di cui al precedente art. 4 vengono classificate come soggette ad intervento prioritario, secondario o residuale per il settore alimentare (A) e non alimentare (B) in relazione ai relativi obiettivi di sviluppo delle grandi strutture di vendita nel triennio secondo quanto indicato nell'allegato B. 2. Nei primi 24 mesi, le disponibilita' per ciascuna provincia sono utilizzabili esclusivamente per l'apertura di grandi strutture nelle sub-aree in cui l'incremento della rete di vendita e' classificato come prioritario. 3. Decorsi 24 mesi dall'entrata in vigore della presente delibera, le residue disponibilita' sono destinate ad autorizzare iniziative anche nelle sub-aree della provincia classificate come secondarie. 4. In caso di domande concorrenti, ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge regionale, vanno rispettati, nell'ordine, i criteri di priorita' indicati dall'art. 6, comma 1 della legge regionale; il criterio di massima priorita' e' assegnato alla realizzazione di nuove iniziative per concentrazione di esercizi di vicinato e di medie e grandi strutture di vendita, in attivita' da almeno un anno, purche' sussistano le condizioni elencate nella lettera a). 5. A parita' di condizioni rispetto ai criteri fissati dalla legge regionale e dalla presente delibera, si fa riferimento all'ordine cronologico di inoltro della domanda, nell'ambito del mese solare di riferimento.