Art. 7. Ampliamento e trasferimento di sede di grandi strutture di vendita 1. L'ampliamento di superficie di grandi strutture di vendita puo' essere autorizzato dal comune, previo parere positivo della conferenza di servizi, qualora sia contenuto nei limiti della tipologia G1 o, trattandosi di una grande struttura di tipo G2, nei limiti di superficie indicati al precedente art. 3, in conformita' con quanto previsto dall'Art. 5, comma 1, lettera d) della legge regionale. Tale ampliamento e' sempre concesso direttamente dal comune, senza richiedere il parere della conferenza di servizi, qualora concorra l'ipotesi di accorpamento di esercizi gia' autorizzati di cui all'art. 7, comma 1, lettera c), della legge regionale. 2. Il trasferimento di sede di grandi strutture di vendita nell'ambito del medesimo territorio comunale e' sempre concesso direttamente dai comune, nel rispetto della normativa urbanistica. 3. Il trasferimento di sede di una grande struttrura di vendita in un altro comune della stessa sub-area o in un comune di una diversa sub-area non e' ammesso.