Art. 7.
 Ampliamento e trasferimento di sede di grandi strutture di vendita
    1.  L'ampliamento  di  superficie  di grandi strutture di vendita
puo'  essere  autorizzato  dal  comune,  previo parere positivo della
conferenza  di  servizi,  qualora  sia  contenuto  nei  limiti  della
tipologia  G1  o, trattandosi di una grande struttura di tipo G2, nei
limiti  di  superficie  indicati al precedente art. 3, in conformita'
con  quanto  previsto  dall'Art.  5,  comma 1, lettera d) della legge
regionale.  Tale  ampliamento  e'  sempre  concesso  direttamente dal
comune,  senza  richiedere  il  parere  della  conferenza di servizi,
qualora   concorra   l'ipotesi   di  accorpamento  di  esercizi  gia'
autorizzati  di  cui  all'art.  7,  comma  1, lettera c), della legge
regionale.
    2.  Il  trasferimento  di  sede  di  grandi  strutture di vendita
nell'ambito  del  medesimo  territorio  comunale  e'  sempre concesso
direttamente dai comune, nel rispetto della normativa urbanistica.
    3.  Il  trasferimento di sede di una grande struttrura di vendita
in  un  altro  comune  della  stessa  sub-area  o in un comune di una
diversa sub-area non e' ammesso.