Art. 8. Sviluppo delle medie strutture di vendita 1. In attuazione di quanto disposto dall'art. 14. comma 1, lettera a) della legge regionale, centoventi giorni dall'entrata in vigore dei presenti indirizzi i comuni approvano: a) le norme, sul procedimento concernenti le domande, per l'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento delle medie e grandi strutture di vendita, tenendo conto delle indicazioni della legge regionale e dell'art. 8 del decreto, contenute nella delibera-tipo, di cui all'allegato C; b) i criteri, da aggiornare almeno una volta ogni tre anni, per il rilascio delle autorizzazioni all'apertura, al trasferimento di sede e all'ampliamento delle superfici delle medie strutture di vendita. 2. Al fine di promuovere lo sviluppo delle medie strutture di vendita nel triennio, i comuni approvano una elibera contenente i criteri di programmazione di questa tipologia di vendita. 3. I comuni nel promuovere lo sviluppo delle medie strutture di vendita perseguono: a) la modernizzazione del sistema distributivo e l'equilibrato sviluppo delle diverse tipologie di vendita; b) il principio della libera concorrenza attraverso una pluralita' di alternative di scelta per gli operatori; c) la nascita di nuove iniziative attraverso processi di riconversione e razionalizzazione delle strutture distributive esisenti; d) la qualificazione dei servizi per le zone periferiche di nuovo insediamento; e) l'adeguata previsione di aree e destinazioni d'uso compatibili con l'insediamento delle strutture commerciali. 4. Ferma restando la ripartizione del territorio predisposta per la programmazione urbanistica, i comuni, al fine di consentire una migliore articolazione delle opportunita' di sviluppo, possono ripartire il territorio comunale in piu' delimitate aree di intervento. 5. Il trasferimento di sede di medie strutture nell'ambito del medesimo comune e' di norma sempre concesso, nell'osservanza della normativa urbanistica, fatto salvo il rispetto delle disposizioni contenute nella delibera comunale di cui al precedente comma 1. 6. L'apertura o l'ampliamento di una media struttura di vendita, attraverso concentrazione o accorpamento di esercizi gia' autorizzati, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale vanno sempre concessi nel rispetto dei criteri di cui al comma 2. 7. In caso di domande concorrenti per l'autorizzazione di una media struttura di vendita, vanno rispettati criteri di priorita' indicati dall'art. 6, comma 1 della legge regionale. 8. I comuni che non abbiano approvato i criteri di programmazione per le medie strutture di vendita di cui al precedente comma 2 entro il termine di centoventi giorni, ai fini del rilascio delle autorizzazioni che non costituiscono atto dovuto esaminano le domande facendo riferimento alle disposizioni urbanistiche vigenti.