Art. 8.
              Sviluppo delle medie strutture di vendita
    1.  In  attuazione  di  quanto  disposto  dall'art.  14. comma 1,
lettera a)  della  legge regionale, centoventi giorni dall'entrata in
vigore dei presenti indirizzi i comuni approvano:
      a) le  norme,  sul  procedimento  concernenti  le  domande, per
l'apertura,  il  trasferimento  di sede e l'ampliamento delle medie e
grandi  strutture  di  vendita, tenendo conto delle indicazioni della
legge   regionale   e   dell'art.  8  del  decreto,  contenute  nella
delibera-tipo, di cui all'allegato C;
      b) i criteri, da aggiornare almeno una volta ogni tre anni, per
il  rilascio  delle  autorizzazioni all'apertura, al trasferimento di
sede  e  all'ampliamento  delle  superfici  delle  medie strutture di
vendita.
    2.  Al  fine  di  promuovere lo sviluppo delle medie strutture di
vendita  nel  triennio,  i  comuni approvano una elibera contenente i
criteri di programmazione di questa tipologia di vendita.
    3.  I  comuni nel promuovere lo sviluppo delle medie strutture di
vendita perseguono:
      a) la  modernizzazione del sistema distributivo e l'equilibrato
sviluppo delle diverse tipologie di vendita;
      b) il   principio   della  libera  concorrenza  attraverso  una
pluralita' di alternative di scelta per gli operatori;
      c) la  nascita  di  nuove  iniziative  attraverso  processi  di
riconversione   e   razionalizzazione  delle  strutture  distributive
esisenti;
      d) la  qualificazione  dei  servizi  per le zone periferiche di
nuovo insediamento;
      e) l'adeguata   previsione   di   aree   e  destinazioni  d'uso
compatibili con l'insediamento delle strutture commerciali.
    4.  Ferma restando la ripartizione del territorio predisposta per
la  programmazione  urbanistica,  i comuni, al fine di consentire una
migliore   articolazione  delle  opportunita'  di  sviluppo,  possono
ripartire   il   territorio  comunale  in  piu'  delimitate  aree  di
intervento.
    5.  Il  trasferimento  di sede di medie strutture nell'ambito del
medesimo  comune  e'  di norma sempre concesso, nell'osservanza della
normativa  urbanistica,  fatto  salvo  il rispetto delle disposizioni
contenute nella delibera comunale di cui al precedente comma 1.
    6.  L'apertura o l'ampliamento di una media struttura di vendita,
attraverso   concentrazione   o   accorpamento   di   esercizi   gia'
autorizzati,  ai  sensi  dell'art.  7, comma 1, lettere a) e b) della
legge regionale vanno sempre concessi nel rispetto dei criteri di cui
al comma 2.
    7.  In  caso  di  domande concorrenti per l'autorizzazione di una
media  struttura  di  vendita,  vanno rispettati criteri di priorita'
indicati dall'art. 6, comma 1 della legge regionale.
    8. I comuni che non abbiano approvato i criteri di programmazione
per  le medie strutture di vendita di cui al precedente comma 2 entro
il   termine  di  centoventi  giorni,  ai  fini  del  rilascio  delle
autorizzazioni che non costituiscono atto dovuto esaminano le domande
facendo riferimento alle disposizioni urbanistiche vigenti.