Art. 9. Centri storici 1. Per la valorizzazione e tutela dei centri storici i comuni, attraverso gli strumenti di promozione e sviluppo previsti dall'art. 14, comma 1, lettera b) della legge regionale, possono: a) sottoporre le comunicazioni di apertura degli esercizi di vicinato alle procedure di valutazione di impatto commerciale di cui all'art. 14, comma 3, della legge regionale, al fine di selezionare le attivita' piu' consone all'immagine ed alla funzione del centro storico cosi' da incentivarle con apposite agevolazioni; b) prevedere attivita' commerciali a contenuto merceologico limitato, al solo fine di attribuire ai relativi esercizi maggiori facolta' e, in particolare, prevedere esercizi specializzati per la vendita dei prodotti indicati all'art. 13, comma primo, del decreto, ovvero al fine di promuovere la nascita di vie, piazze o aree tematiche specializzate nella vendita di alcuni soli prodotti; c) promuovere programmi di riqualificazione delle attivita' di vendita, di concerto con le associazioni di categoria degli operatori e dei consumatori, specie volte alla realizzazione di infrastrutture e servizi comuni ed anche prevedenti l'attribuzione di riconoscimenti e marchi di qualita' alle imprese; d) disporre il divieto di vendita di determinare merceologie, qualora questa costituisca un grave ed evidente contrasto con la tutela di valori artistici, storici o ambientali o all'immagine del centro storico; e) prevedere particolari agevolazioni per attivita' commerciali a carattere fortemente innovativo ed alternativo all'offerta esistente, nonche' a favore di iniziative, debitamente documentate, di commercio equo o solidale, gestito da organismi senza fini di lucro formalmente ricononosciuti. 2. I comuni possono legare, in tutto o in parte, l'operativita' delle disposizioni agevolative di cui al presente articolo, alla frequenza del titolare dell'impresa o di altro personale in esse operante ai corsi di aggiornamento professionale di cui all'art. 22 della legge regionale. 3. Dall'entrata in vigore dei presenti indirizzi debbono considerarsi istituite in tutto l'ambito regionale, senza necessita' di specifici provvedimenti comunali di ricezione, le seguenti voci merceologiche specifiche, attivabili esclusivamente nel cento storico del capoluogo comunale: a) prodotti alimentari tipici pugliesi, intesi come prodotti di esclusiva provenienza da aziende agricole ed agro-alimentari operanti nella Regione, in esercizi trattanti esclusivamente detti prodotti in una superficie non superiore a 50 mq; b) prodotti dell'artigianato tipico pugliese, intesi come prodotti realizzati con materie prime di esclusiva provenienza regionale ed interamente realizzati ad opera di artigiani operanti nella Regione, in esercizi di superficie non superiore a 50 mq.