Art. 9.
                           Centri storici
    1.  Per  la  valorizzazione e tutela dei centri storici i comuni,
attraverso  gli strumenti di promozione e sviluppo previsti dall'art.
14, comma 1, lettera b) della legge regionale, possono:
      a) sottoporre  le  comunicazioni  di apertura degli esercizi di
vicinato  alle procedure di valutazione di impatto commerciale di cui
all'art.  14,  comma 3, della legge regionale, al fine di selezionare
le  attivita'  piu'  consone all'immagine ed alla funzione del centro
storico cosi' da incentivarle con apposite agevolazioni;
      b) prevedere  attivita'  commerciali  a  contenuto merceologico
limitato,  al  solo  fine di attribuire ai relativi esercizi maggiori
facolta'  e,  in particolare, prevedere esercizi specializzati per la
vendita  dei prodotti indicati all'art. 13, comma primo, del decreto,
ovvero  al  fine  di  promuovere  la  nascita  di  vie, piazze o aree
tematiche specializzate nella vendita di alcuni soli prodotti;
      c) promuovere  programmi di riqualificazione delle attivita' di
vendita, di concerto con le associazioni di categoria degli operatori
e  dei consumatori, specie volte alla realizzazione di infrastrutture
e servizi comuni ed anche prevedenti l'attribuzione di riconoscimenti
e marchi di qualita' alle imprese;
      d) disporre  il  divieto di vendita di determinare merceologie,
qualora  questa  costituisca  un  grave  ed evidente contrasto con la
tutela  di  valori artistici, storici o ambientali o all'immagine del
centro storico;
      e) prevedere particolari agevolazioni per attivita' commerciali
a   carattere   fortemente   innovativo  ed  alternativo  all'offerta
esistente,  nonche'  a favore di iniziative, debitamente documentate,
di  commercio  equo  o  solidale,  gestito da organismi senza fini di
lucro formalmente ricononosciuti.
    2.  I  comuni possono legare, in tutto o in parte, l'operativita'
delle  disposizioni  agevolative  di  cui  al presente articolo, alla
frequenza  del  titolare  dell'impresa  o  di altro personale in esse
operante  ai  corsi di aggiornamento professionale di cui all'art. 22
della legge regionale.
    3.   Dall'entrata   in  vigore  dei  presenti  indirizzi  debbono
considerarsi  istituite in tutto l'ambito regionale, senza necessita'
di  specifici  provvedimenti  comunali di ricezione, le seguenti voci
merceologiche specifiche, attivabili esclusivamente nel cento storico
del capoluogo comunale:
      a) prodotti alimentari tipici pugliesi, intesi come prodotti di
esclusiva provenienza da aziende agricole ed agro-alimentari operanti
nella Regione, in esercizi trattanti esclusivamente detti prodotti in
una superficie non superiore a 50 mq;
      b) prodotti   dell'artigianato  tipico  pugliese,  intesi  come
prodotti  realizzati  con  materie  prime  di  esclusiva  provenienza
regionale  ed  interamente  realizzati ad opera di artigiani operanti
nella Regione, in esercizi di superficie non superiore a 50 mq.