Allegato C

DELIBERA  COMUNALE  TIPO  RELATIVA  AL PROCEDIMENTO DI RILASCIO DELLE
AUTORIZZAZIONI PER LE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA

    Visto  il  decreto  legislativo  31 marzo  1998,  n.  114  e,  in
particolare,  l'Art. 8. comma 4, che attribuisce al comune il compito
di adottare le norme sul procedimento concernente le domande relative
alle medie strutture di vendita;
    Considerato   che  il  comune  deve  stabilire  il  termine,  non
superiore  a  novanta  giorni,  entro il quale le domande delle medie
strutture  di  vendita  devono  ritenersi  accolte  qualora non venga
comunicato il provvedimento di diniego;
    Preso  atto  che il comune deve indicare tutte le altre norme che
siano  atte  ad  assicurare la trasparenza e la snellezza dell'azione
amministrativa  nonche'  la  partecipazione  al procedimento, secondo
quanto  previsto  dalla  legge  7 agosto  1990,  n. 241, e successive
modifiche;
    Vista  la  legge  regionale 4 agosto 1999, n. 24, con la quale la
Regione ha dato attuazione al citato decreto legislativo n. 114/1998,
disponendo  principi  e  direttive  per  l'esercizio delle competenze
regionali in materia di commercio;
    Visto  il  regolamento  regionale  concernente  gli indirizzi e i
criteri  per  la  programmazione  delle  medie  e grandi strutture di
vendita;
    Visto il parere favorevole del responsabile del servizio comunale
competente;
    Con i voti;

                              Delibera:

    1.  Per  ottenere l'autorizzazione all'apertura, al trasferimento
di  sede, all'estensione del settore merecologico, di cui all'Art. 5,
comma 2  della  legge  regionale  n.  24/1999,  all'ampliamento della
superficie  di  vendita  il  richiedente  deve  presentare al comune,
apposita   domanda   utilizzando   la   modulistica  approvata  dalla
conferenza  unificata,  con  delibera  del  13 aprile  1999, si sensi
dell'Art. 10, comma 5, del decreto legislativo n. 114/1998.
    2.  Le  domande  possono  essere inviate tramite raccomandata con
avviso  di  ricevimento, ovvero presentate direttamente al comune, il
quale  provvedera',  in  entrambi  i  casi,  a rilasciare all'istante
apposita   ricevuta   dell'avvenuta   presentazione   della  domanda,
contenente   l'indicazione   del   nominativo  del  responsabile  del
procedimento.
    3. In caso di domande concorrenti relative all'autorizazzione per
le  medie  strutture  di  vendita,  nel  loro esame si fa riferimento
all'ordine  di  priorita' indicato dall'art. 6, della legge regionale
n. 24/1999.
    4.  Il criterio di massima priorita' e' accordato all'apertura di
medie  strutture  derivanti  dalla  concentrazione  di.  preesistenti
esercizi  di  vicinato  e  medie strutture di vendita in attivita' da
almeno un anno, qualora sussistano le seguenti condizioni:
      1)  impegno  di assumere, il personale dipendente delle imprese
concentrate   assunto  a  seguito  di  specifico  accordo  sindacale.
L'impegno  si  intende  assolto,  qualora  l'istanza di apertura o di
ampliamento   sia   accompagnata  da  proposta  formale,  indirizzata
all'impresa  da  accorpare  o concentrare, di assunzione in prova del
personale in essa operante;
      2) presenza, tra le strutture di vendita concentrate, di almeno
una   della   medesima   tipologia  dimensionale  o  della  tipologia
dimensionale  immediatamente inferiore a quella della nuova struttura
che si intende realizzare, secondo la classificazione di cui all'art.
5 della legge regionale n. 24/1999;
      3)  trattandosi  della  realizzazione  di  una  nuova struttura
alimentare  o  mista,  la somma delle superfici di vendita alimentari
delle strutture concentrate sia pari al 50 per cento della superficie
alimentare  richiesta  per  la  nuova  struttura  e  la  domanda  sia
corredata dall'impegno al reimpiego del personale;
      4)  trattandosi  di  una  nuova  struttura  non  alimentare, il
richiedente   abbia  partecipato  ad  uno  dei  corsi  di  formazione
professionale  per  il  commercio  ovvero  in  possesso  di  adeguata
qualificazione.
    5.  I  corsi  di  qualificazione  che  costituiscono  titolo  per
usufruire  delle  predette  priorita'  sono quelli disciplinati dalla
Regione  ai  sensi  dell'Art. 22 della legge regionale n. 24/1999. Il
requisito  del  possesso  di  adeguata qualificazione nel settore del
commercio   e'  riconosciuto  a  coloro  che,  secondo  la  pregressa
disciplina  normativa,  avevano  titolo  ad  iscriversi  nel registro
esercenti  il commercio. Il soggetto al quale il possesso di adeguata
formazione  attribuisce titolo di priorita' e' individuato applicando
i  medesimi  principi valevoli in tema di requisito professionale per
il commercio alimentare, di cui all'Art. 5 del decreto legislativo n.
114/1998.
    6.  Ai fini dell'applicazione dei criteri di priorita', di cui ai
precedenti  articoli  3  e 4, sono considerate concorrenti le domande
regolarmente   inoltrate   al   comune,  corredate  della  necessaria
documentazione, nel corso dello stesso mese di calendario.
    7.  Le  domande presentate ai sensi di quanto previsto all'Art. 7
della  legge  regionale  n.  24/1999,  sono  sempre concesse, qualora
ricorrano le seguenti condizioni:
      a) per   l'autorizzazione   all'apertura,   si  tratti  di  una
concentrazione  di esercizi di vendita operanti nello stesso comune e
autorizzati  ai  sensi  dell'Art.  24 della legge n. 426/1971, per la
vendita di generi di largo e generale consumo e la superficie massima
di vendita del nuovo esercizio sia pari alla somma dei limiti massimi
di  superficie  consentiti  agli esercizi di vicinato, quali indicati
all'Art. 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 114/1998,
tenuto conto del numero di esercizi concentrati;
      b) per  l'autorizzazione  all'ampliamento,  si  tratti  di alta
concentrazione  o  accorpamento di esercizi di vendita operanti nello
stesso  comune  e  autorizzati  ai  sensi dell'Art. 24 della legge n.
426/1971,  per  la vendita di generi di largo e generale consumo e la
superficie  massima  di  vendita dell'ampliamento sia pari alla somma
dei   limiti  massimi  di  superficie  consentiti  agli  esercizi  di
vicinato, quali indicati all'Art. 4, comma 1, lettera d), del decreto
legislativo   n.  114/1998,  tenuto  conto  del  numero  di  esercizi
concentrati  o  accorpati  e  delle  superfici  delle medie strutture
concentrate o accorpate. L'ampliamento non puo' comportare variazione
del settore merceologico dell'esercizio.
    8.  L'autorizzazione  sempre  concessa,  ricorrendo le condizioni
indicate  all'art.  8,  anche  nel  caso  che  la  richiesta concerna
l'apertura o ampliamento di un centro commerciale.
    9.  Il  rilascio  delle autorizzazioni, nelle ipotesi previste ai
precedenti  articoli  8  e 9, deve avvenire entro trenta giorni dalla
data  di  ricevimento  della  domanda e comporta la revoca dei titoli
autorizzatori relativi agli esercizi concentrati o accorpati.
    10.  Il  comune,  fatta  eccezione  per  le  ipotesi  di  cui  al
precedente  Art.  9,  entro  novanta giorni dalla data di ricevimento
della  domande,  precede al rilascio dell'autorizzazione. Qualora non
sia  stato  comunicato  all'interessato  provvedimento di diniego, la
domanda,  decorso  il  termine  indicato  per il rilascio e' ritenuta
accolta,  fatto  salvo  quanto  previsto  dall'Art. 21 della legge n.
241/1990.
    11.  Ai  fini  dell'accesso ai documenti relativi all'istruttoria
delle domande, si applicano le norme di cui alla legge n. 241/1990, e
successive modifiche.