Allegato C DELIBERA COMUNALE TIPO RELATIVA AL PROCEDIMENTO DI RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER LE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e, in particolare, l'Art. 8. comma 4, che attribuisce al comune il compito di adottare le norme sul procedimento concernente le domande relative alle medie strutture di vendita; Considerato che il comune deve stabilire il termine, non superiore a novanta giorni, entro il quale le domande delle medie strutture di vendita devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego; Preso atto che il comune deve indicare tutte le altre norme che siano atte ad assicurare la trasparenza e la snellezza dell'azione amministrativa nonche' la partecipazione al procedimento, secondo quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche; Vista la legge regionale 4 agosto 1999, n. 24, con la quale la Regione ha dato attuazione al citato decreto legislativo n. 114/1998, disponendo principi e direttive per l'esercizio delle competenze regionali in materia di commercio; Visto il regolamento regionale concernente gli indirizzi e i criteri per la programmazione delle medie e grandi strutture di vendita; Visto il parere favorevole del responsabile del servizio comunale competente; Con i voti; Delibera: 1. Per ottenere l'autorizzazione all'apertura, al trasferimento di sede, all'estensione del settore merecologico, di cui all'Art. 5, comma 2 della legge regionale n. 24/1999, all'ampliamento della superficie di vendita il richiedente deve presentare al comune, apposita domanda utilizzando la modulistica approvata dalla conferenza unificata, con delibera del 13 aprile 1999, si sensi dell'Art. 10, comma 5, del decreto legislativo n. 114/1998. 2. Le domande possono essere inviate tramite raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero presentate direttamente al comune, il quale provvedera', in entrambi i casi, a rilasciare all'istante apposita ricevuta dell'avvenuta presentazione della domanda, contenente l'indicazione del nominativo del responsabile del procedimento. 3. In caso di domande concorrenti relative all'autorizazzione per le medie strutture di vendita, nel loro esame si fa riferimento all'ordine di priorita' indicato dall'art. 6, della legge regionale n. 24/1999. 4. Il criterio di massima priorita' e' accordato all'apertura di medie strutture derivanti dalla concentrazione di. preesistenti esercizi di vicinato e medie strutture di vendita in attivita' da almeno un anno, qualora sussistano le seguenti condizioni: 1) impegno di assumere, il personale dipendente delle imprese concentrate assunto a seguito di specifico accordo sindacale. L'impegno si intende assolto, qualora l'istanza di apertura o di ampliamento sia accompagnata da proposta formale, indirizzata all'impresa da accorpare o concentrare, di assunzione in prova del personale in essa operante; 2) presenza, tra le strutture di vendita concentrate, di almeno una della medesima tipologia dimensionale o della tipologia dimensionale immediatamente inferiore a quella della nuova struttura che si intende realizzare, secondo la classificazione di cui all'art. 5 della legge regionale n. 24/1999; 3) trattandosi della realizzazione di una nuova struttura alimentare o mista, la somma delle superfici di vendita alimentari delle strutture concentrate sia pari al 50 per cento della superficie alimentare richiesta per la nuova struttura e la domanda sia corredata dall'impegno al reimpiego del personale; 4) trattandosi di una nuova struttura non alimentare, il richiedente abbia partecipato ad uno dei corsi di formazione professionale per il commercio ovvero in possesso di adeguata qualificazione. 5. I corsi di qualificazione che costituiscono titolo per usufruire delle predette priorita' sono quelli disciplinati dalla Regione ai sensi dell'Art. 22 della legge regionale n. 24/1999. Il requisito del possesso di adeguata qualificazione nel settore del commercio e' riconosciuto a coloro che, secondo la pregressa disciplina normativa, avevano titolo ad iscriversi nel registro esercenti il commercio. Il soggetto al quale il possesso di adeguata formazione attribuisce titolo di priorita' e' individuato applicando i medesimi principi valevoli in tema di requisito professionale per il commercio alimentare, di cui all'Art. 5 del decreto legislativo n. 114/1998. 6. Ai fini dell'applicazione dei criteri di priorita', di cui ai precedenti articoli 3 e 4, sono considerate concorrenti le domande regolarmente inoltrate al comune, corredate della necessaria documentazione, nel corso dello stesso mese di calendario. 7. Le domande presentate ai sensi di quanto previsto all'Art. 7 della legge regionale n. 24/1999, sono sempre concesse, qualora ricorrano le seguenti condizioni: a) per l'autorizzazione all'apertura, si tratti di una concentrazione di esercizi di vendita operanti nello stesso comune e autorizzati ai sensi dell'Art. 24 della legge n. 426/1971, per la vendita di generi di largo e generale consumo e la superficie massima di vendita del nuovo esercizio sia pari alla somma dei limiti massimi di superficie consentiti agli esercizi di vicinato, quali indicati all'Art. 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 114/1998, tenuto conto del numero di esercizi concentrati; b) per l'autorizzazione all'ampliamento, si tratti di alta concentrazione o accorpamento di esercizi di vendita operanti nello stesso comune e autorizzati ai sensi dell'Art. 24 della legge n. 426/1971, per la vendita di generi di largo e generale consumo e la superficie massima di vendita dell'ampliamento sia pari alla somma dei limiti massimi di superficie consentiti agli esercizi di vicinato, quali indicati all'Art. 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 114/1998, tenuto conto del numero di esercizi concentrati o accorpati e delle superfici delle medie strutture concentrate o accorpate. L'ampliamento non puo' comportare variazione del settore merceologico dell'esercizio. 8. L'autorizzazione sempre concessa, ricorrendo le condizioni indicate all'art. 8, anche nel caso che la richiesta concerna l'apertura o ampliamento di un centro commerciale. 9. Il rilascio delle autorizzazioni, nelle ipotesi previste ai precedenti articoli 8 e 9, deve avvenire entro trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda e comporta la revoca dei titoli autorizzatori relativi agli esercizi concentrati o accorpati. 10. Il comune, fatta eccezione per le ipotesi di cui al precedente Art. 9, entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domande, precede al rilascio dell'autorizzazione. Qualora non sia stato comunicato all'interessato provvedimento di diniego, la domanda, decorso il termine indicato per il rilascio e' ritenuta accolta, fatto salvo quanto previsto dall'Art. 21 della legge n. 241/1990. 11. Ai fini dell'accesso ai documenti relativi all'istruttoria delle domande, si applicano le norme di cui alla legge n. 241/1990, e successive modifiche.