Allegato D PARAMETRI PER L'INDIVIDUAZIONE DEI COMUNI AD ECONOMIA PREVALENTEMENTE TURISTICA E DELLE CITTA D'ARTE 1. I parametri per l'inserimento dei comuni nell'elenco regionale di cui all'art. 17 della legge regionale sono cosi' definiti: a) parametri riferiti alla domanda turistica: a 1) attivi su popolazione residente: 0,3; a 2) presenze su popolazione residente: 2.0; a 3) arrivi su superficie territoriale (kmq): 50; a 4) presenze su superficie territoriale (kmq): 300; a 5) presenze piu' popolazione residente su superficie territoriale (kmq): 450; b) parametri riferiti all'offerta turistica: b 1) capacita' ricettiva (posti letto) totale su popolazione residente (per 100 abitanti): 5,59; b 2) strutture ricettive su popolazione residente (per 1000 abitanti): 02; b 3) unita' locali attivita' connesse con il turismo sul totale unita' locali: 10 %; b 4) addetti unita' locali attivita' connesse con il turismo sul totale addetti unita' locali: 10%. 2. I parametri di cui al comma precedente sono calcolati: per la lettera a): rapportando gli arrivi e le presenze annuali con la popolazione residente e con la superficie territoriale: sono calcolati per comune e per mese e sono riferiti all'ultimo anno disponibile della rilevazione sul movimento mensile della popolazione validata dall'Ufficio regionale di statistica; per la lettera b): dai dati del censimento intermedio dell'industria e dei servizi al 31 dicembre 1996, nonche' dalle statistiche sul turismo rese dall'ISTAT, calcolando gli indicatori sulle unita' locali e sugli addetti delle unita' locali per comune rispetto alle categorie di seguito indicate, tratte dall'Elenco E - Attivita' connesse al turismo della classificazione delle attivita' economiche dell'ISTAT: 55.1 - Alberghi; 55.2 - Campeggi ed altri alloggi per brevi soggiorni; 63.30.1 - Attivita' delle agenzie di viaggi e turismo compresi tour operators; 63.30.2 - Attivita' delle guide e degli accompagnatori turistici; 71.1 - Noleggio autovetture; 71.2 - Noleggio di altri mezzi di trasporto terrestri; 74.83.1 - Organizzazioni di convegni e mostre; 92.72.1 - Stabilimenti balneari; 92.5 - Attivita' di biblioteche, archivi, musei ed altre attivita' culturari; 93.04.02 - Stabilimenti idropinici e idrotermali. 3. Ai fini della verifica della sussistenza dei parametri e' necessario che il dato relativo al comune sia superiore o uguale al parametro sopra riportato. Rispetto ai parametri riferiti alla domanda turistica di cui al precedente comma 1, lettera a), e' ammessa una tolleranza inferiore pari al 10%. 4. Sono considerate citta' d'arte le localita' che possiedono almeno tre dei seguenti requisiti: insieme di edifici o di complessi monumentali, riconosciuti di notevole interesse storico e artistico ai sensi della legge n. 1089/39; ampia presenza di opere d'arte singole o in collezioni, dichiarate di notevole interesse storico o artistico ai sensi della predetta legge n. 1089/39, a condizione che siano visibili al pubblico; presenza di almeno tre musei, aperti al pubblico per almeno otto mesi l'anno, con articolata offerta di mostre e manifestazioni. I musei devono essere almeno di rilevo regionale ed almeno uno di essi dedicato ad argomenti statici, artistici o archeologici; presenza di offerta di servizi culturali, quali biblioteche, emeroteche, archivi di Stato, raccolte di documenti, di rilievo provinciale relativi a materie storiche, artistiche o archeologiche; presenza di attivita' culturali quali mostre, convegni, manifestazioni culturali o tradizionali svolte con il patrocinio della Regione, della provincia o del comune; presenza di una domanda turistica e di una offerta turistica calcolata sulla base dei parametri di cui al precedente comma 1, rapportata alla popolazione della citta'.