Allegato D

PARAMETRI PER L'INDIVIDUAZIONE DEI COMUNI AD ECONOMIA PREVALENTEMENTE
TURISTICA E DELLE CITTA D'ARTE

    1. I parametri per l'inserimento dei comuni nell'elenco regionale
di cui all'art. 17 della legge regionale sono cosi' definiti:
      a) parametri riferiti alla domanda turistica:
        a 1) attivi su popolazione residente: 0,3;
        a 2) presenze su popolazione residente: 2.0;
        a 3) arrivi su superficie territoriale (kmq): 50;
        a 4) presenze su superficie territoriale (kmq): 300;
        a 5)   presenze  piu'  popolazione  residente  su  superficie
territoriale (kmq): 450;
      b) parametri riferiti all'offerta turistica:
        b  1) capacita' ricettiva (posti letto) totale su popolazione
residente (per 100 abitanti): 5,59;
        b 2)  strutture  ricettive su popolazione residente (per 1000
abitanti): 02;
        b  3)  unita'  locali  attivita'  connesse con il turismo sul
totale unita' locali: 10 %;
        b 4)  addetti unita' locali attivita' connesse con il turismo
sul totale addetti unita' locali: 10%.
    2. I parametri di cui al comma precedente sono calcolati:
      per la lettera a): rapportando gli arrivi e le presenze annuali
con  la  popolazione residente e con la superficie territoriale: sono
calcolati  per  comune  e  per  mese  e sono riferiti all'ultimo anno
disponibile della rilevazione sul movimento mensile della popolazione
validata dall'Ufficio regionale di statistica;
      per   la   lettera  b):  dai  dati  del  censimento  intermedio
dell'industria  e  dei  servizi  al  31 dicembre  1996, nonche' dalle
statistiche  sul  turismo  rese dall'ISTAT, calcolando gli indicatori
sulle  unita'  locali  e sugli addetti delle unita' locali per comune
rispetto  alle  categorie di seguito indicate, tratte dall'Elenco E -
Attivita'  connesse  al turismo della classificazione delle attivita'
economiche dell'ISTAT:
          55.1 - Alberghi;
          55.2 - Campeggi ed altri alloggi per brevi soggiorni;
          63.30.1  -  Attivita'  delle  agenzie  di  viaggi e turismo
compresi tour operators;
          63.30.2  -  Attivita'  delle  guide  e degli accompagnatori
turistici;
          71.1 - Noleggio autovetture;
          71.2 - Noleggio di altri mezzi di trasporto terrestri;
          74.83.1 - Organizzazioni di convegni e mostre;
          92.72.1 - Stabilimenti balneari;
          92.5  -  Attivita'  di biblioteche, archivi, musei ed altre
attivita' culturari;
          93.04.02 - Stabilimenti idropinici e idrotermali.
    3.  Ai  fini  della  verifica  della sussistenza dei parametri e'
necessario  che  il dato relativo al comune sia superiore o uguale al
parametro  sopra  riportato.  Rispetto  ai  parametri  riferiti  alla
domanda  turistica  di  cui  al  precedente  comma  1, lettera a), e'
ammessa una tolleranza inferiore pari al 10%.
    4.  Sono  considerate  citta'  d'arte le localita' che possiedono
almeno tre dei seguenti requisiti:
      insieme  di edifici o di complessi monumentali, riconosciuti di
notevole  interesse  storico  e  artistico  ai  sensi  della legge n.
1089/39;
      ampia  presenza  di  opere  d'arte  singole  o  in  collezioni,
dichiarate  di  notevole interesse storico o artistico ai sensi della
predetta  legge  n.  1089/39,  a  condizione  che  siano  visibili al
pubblico;
      presenza  di  almeno  tre  musei, aperti al pubblico per almeno
otto  mesi l'anno, con articolata offerta di mostre e manifestazioni.
I  musei  devono  essere  almeno di rilevo regionale ed almeno uno di
essi dedicato ad argomenti statici, artistici o archeologici;
      presenza  di  offerta  di servizi culturali, quali biblioteche,
emeroteche,  archivi  di  Stato,  raccolte  di  documenti, di rilievo
provinciale relativi a materie storiche, artistiche o archeologiche;
      presenza   di   attivita'  culturali  quali  mostre,  convegni,
manifestazioni  culturali  o  tradizionali  svolte  con il patrocinio
della Regione, della provincia o del comune;
      presenza  di  una  domanda turistica e di una offerta turistica
calcolata  sulla  base  dei  parametri  di cui al precedente comma 1,
rapportata alla popolazione della citta'.