Art. 2.
                      Modificazione dell'art. 3
    1.  All'Art.  3  della legge regionale 30 giugno 1999, n. 20 sono
apportate le seguenti modificazioni:
      a) la lettera c) del comma 2, e' cosi' sostituita:
        "c)  per  gli accertamenti di cui all'art. 2, comma 3, da due
medici  dipendenti  dell'azienda sanitaria locale o convenzionati con
il  servizio  sanitario  nazionale,  uno  dei  quali  scelto  tra gli
specialisti  in  psichiatria, nonche' da un operatore sociale e da un
esperto  dell'area  specialistica  riferita  al caso da esaminare, in
servizio presso le aziende sanitarie locali";
      b) il comma 7, e' cosi' sostituito:
        "7.  Alle nomine di cui alla lettera b) del comma 2, provvede
il   direttore   generale   dell'azienda  sanitaria  locale  nel  cui
territorio  e'  ricompreso  il  comune  capoluogo  di  provincia,  di
concerto  con  i direttori generali delle aziende sanitarie locali il
cui territorio e' ricompreso nell'ambito provinciale di riferimento";
      c) dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente:
        alle  nomine  di  cui  al  comma  3, dell'Art. 2 provvedono i
direttori  generali  delle  aziende UU.SS.LL, in base al numero delle
richieste ed effettive necessita'".
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Umbria.
      Perugia, 28 novembre 2001
                             LORENZETTI