Art. 2. Modificazione dell'art. 3 1. All'Art. 3 della legge regionale 30 giugno 1999, n. 20 sono apportate le seguenti modificazioni: a) la lettera c) del comma 2, e' cosi' sostituita: "c) per gli accertamenti di cui all'art. 2, comma 3, da due medici dipendenti dell'azienda sanitaria locale o convenzionati con il servizio sanitario nazionale, uno dei quali scelto tra gli specialisti in psichiatria, nonche' da un operatore sociale e da un esperto dell'area specialistica riferita al caso da esaminare, in servizio presso le aziende sanitarie locali"; b) il comma 7, e' cosi' sostituito: "7. Alle nomine di cui alla lettera b) del comma 2, provvede il direttore generale dell'azienda sanitaria locale nel cui territorio e' ricompreso il comune capoluogo di provincia, di concerto con i direttori generali delle aziende sanitarie locali il cui territorio e' ricompreso nell'ambito provinciale di riferimento"; c) dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente: alle nomine di cui al comma 3, dell'Art. 2 provvedono i direttori generali delle aziende UU.SS.LL, in base al numero delle richieste ed effettive necessita'". La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria. Perugia, 28 novembre 2001 LORENZETTI